Art. 47 sexies – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo

Art. 47 sexies - ordinamento penitenziario

(1)1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.
2. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell’articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47 quinquies, comma 7.

Art. 47 sexies - Ordinamento Penitenziario

(1)1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.
2. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell’articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47 quinquies, comma 7.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 4, L. 08.03.2001, n. 40, con decorrenza dal 23.03.2001.

Massime

Non è punibile a titolo di evasione l’allontanamento dal domicilio del padre di prole inferiore ai dieci anni, ammesso alla detenzione domiciliare ordinaria, che non si sia protratto per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, commi 2 e 4, della legge 26 luglio 1975 n. 354 del 1975, purchè ricorra il presupposto, previsto dall’art. 47-quinquies, comma 1, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, come richiesto a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost. n. 211 del 2018. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8051 del 1 marzo 2021 (Cass. pen. n. 8051/2021)

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