Art. 47 quinquies – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Detenzione domiciliare speciale

Art. 47 quinquies - ordinamento penitenziario

(1)1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis. (2)
1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. (3)
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle tesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se a madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare a prole ad altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà di cui all’articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’articolo 21 bis, tenuto conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonchè della durata della misura e dell’entità della pena residua.

Art. 47 quinquies - Ordinamento Penitenziario

(1)1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis. (2)
1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. (3)
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle tesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se a madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare a prole ad altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà di cui all’articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’articolo 21 bis, tenuto conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonchè della durata della misura e dell’entità della pena residua.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 3, L. 08.03.2001, n. 40, con decorrenza dal 23.03.2001.
(2) Le parole “secondo le modalità di cui al comma 1-bis” del presente comma sono state aggiunte dall’art. 3, L. 21.04. 2011, n. 62 con decorrenza dal 20.05.2011.
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 3, L. 21.04. 2011, n. 62

Massime

La misura della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2020, non è applicabile al familiare (nella specie, la nonna) affidatario “sine die” del minore affetto da “handicap” grave, atteso che il rapporto derivante dal provvedimento di affidamento, per sua natura revocabile e destinato a far fronte alle esigenze del minore in quanto temporaneamente privo di un ambiente familiare, non è equiparabile al legame genitoriale. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 36704 del 8 ottobre 2021 (Cass. pen. n. 36704/2021)

In tema di misure alternative alla detenzione, la detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies ord. pen., in conseguenza delle dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, ord. pen. (v. Corte Cost. n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), può essere concessa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. 4-bis e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia alla madre, o, eventualmente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne o affetta da grave disabilità a prescindere dall’età anagrafica, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa sottoposizione all’esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta o, nell’ipotesi di condanna all’ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7451 del 25 febbraio 2021 (Cass. pen. n. 7451/2021)

Ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l’ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa. (Nella specie, la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che, pur dando atto della carenza di revisione critica da parte della condannata del delitto di omicidio aggravato ascrittole, si era limitato a valorizzare la condizione delle figlie minorenni della predetta, omettendo la valutazione del rischio di commissione di nuovi delitti). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 47092 del 16 ottobre 2018 (Cass. pen. n. 47092/2018)

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