Art. 4 – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati

Art. 4 - ordinamento penitenziario

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

Art. 4 - Ordinamento Penitenziario

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

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