Art. 4 bis – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

Art. 4 bis - ordinamento penitenziario

(1)1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, [qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,] e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291 quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. (2)
1 bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale. (4)
1 ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, secondo e terzo comma, 600 ter, terzo comma, 600 quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291 ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. (6)
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies609 bis, 609 ter, 609 quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. (5)
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefìci ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge. (7)
2. Ai fini della concessione dei benefìci di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefìci di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. (3)
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3. (4)

Art. 4 bis - Ordinamento Penitenziario

(1)1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, [qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,] e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291 quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. (2)
1 bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale. (4)
1 ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, secondo e terzo comma, 600 ter, terzo comma, 600 quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291 ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. (6)
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies609 bis, 609 ter, 609 quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. (5)
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefìci ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge. (7)
2. Ai fini della concessione dei benefìci di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefìci di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. (3)
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3. (4)

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.L. 13.05.1991, n. 152.
(2 Il presente comma è stato, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma 6, L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.
(3) Il presente comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 14.06.1993, n. 187 è stato poi così modificato dall’art. 1, L. 23.12.2002, n. 279 e dall’art. 3, D.L. 23.02.2009
(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’ art. 15, D.L. 08.06.1992, n. 306.
(5) Il presente comma inserito dall’art. 3, D.L. 23.02.2009, n. 11 è stato modificato, da ultimo, dall’art. 12, comma 5, L. 19.07.2019, n. 69, con decorrenza dal 09.08.2019.
(6) Il presente comma inserito dall’art. 3, D.L. 23.02.2009, n. 11 così è stato modificato, da ultimo, dall’art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 con decorrenza 15.08.2009.
(7) Il presente comma inserito dall’art. 7, L. 01.10.2012, n. 172 con decorrenza dal 23.10.2012, è stato poi così modificato dall’art. 12, comma 5, L. 19.07.2019, n. 69, con decorrenza dal 09.08.2019.

Massime

In tema di divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva nel caso di condanna per un reato ostativo, il rinvio dell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. ai delitti di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è volto soltanto ad individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art. 4-bis per l’accesso ai benefici penitenziari, con conseguente irrilevanza della declaratoria di parziale incostituzionalità di quest’ultima norma per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 358 del 10 gennaio 2022 (Cass. pen. n. 358/2022)

In tema di permessi premio in deroga, introdotti dal d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il divieto di concessione per i detenuti condannati per taluni dei delitti di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, non è derogabile dall’aver il condannato già beneficiato di permessi premio o collaborato con la giustizia ai sensi dell’art. 4-bis legge n. 354 del 1975, in considerazione del bilanciamento operato dal legislatore tra le finalità rieducative della pena e le esigenze di difesa sociale che assumono un rilievo preminente nelle ipotesi di elevata pericolosità sociale. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 42456 del 19 novembre 2021 (Cass. pen. n. 42456/2021)

Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis della legge n 26 luglio 1975, n. 354 (nella specie, associazione di tipo mafioso), deve valutare l’esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall’art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33863 del 13 settembre 2021 (Cass. pen. n. 33863/2021)

In tema di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all’art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione. (Fattispecie di rapina aggravata). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23279 del 15 giugno 2021 (Cass. pen. n. 23279/2021)

In tema di esecuzione di pene detentive, è illegittima l’ordinanza del giudice dell’esecuzione – cui spetta il mero controllo di legalità del titolo esecutivo – che, in relazione ad una condanna per un reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., disponga la sospensione dell’esecuzione sul presupposto che il condannato abbia reciso ogni collegamento con la criminalità organizzata, trattandosi di materia riservata alla cognizione del tribunale di sorveglianza nella fase avviata con la richiesta del detenuto di accedere ad una misura alternativa alla detenzione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32725 del 23 novembre 2020 (Cass. pen. n. 32725/2020)

A seguito della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., laddove non prevedeva la concedibilità dei benefici ai detenuti per delitti ostativi di c.d. prima fascia anche in difetto di collaborazione con la giustizia allorchè dagli elementi acquisiti possa escludersi sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, non è divenuto inammissibile il ricorso pendente davanti al tribunale di sorveglianza teso a far accertare l’”impossibilità” della collaborazione, dovendosi escludere che tale decisione abbia determinato un’abrogazione per incompatibilità della previsione di legge in tema di collaborazione impossibile. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di accertamento della collaborazione impossibile, ritenendo che, per effetto della citata pronuncia della Corte costituzionale, ogni valutazione in proposito spettasse al magistrato di sorveglianza). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 29151 del 21 ottobre 2020 (Cass. pen. n. 29151/2020)

In tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l’insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall’art. 47 ord. pen. all’art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest’ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. “fasce” entro le quali essi separatamente si inscrivono. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13751 del 6 maggio 2020 (Cass. pen. n. 13751/2020)

In tema di concessione del permesso premio a detenuto condannato per reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis, comma primo, ord. pen., nel giudizio di legittimità relativo al provvedimento di diniego del beneficio per carenza del presupposto della collaborazione con la giustizia, pendente alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi elencati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, va disposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al fine di consentire l’espletamento di una nuova fase di merito nella quale il richiedente potrà introdurre i temi divenuti proponibili a seguito della citata decisione della Corte costituzionale. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10551 del 23 marzo 2020 (Cass. pen. n. 10551/2020)

In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico, inseriti tra quelli ostativi cd. di prima fascia, di cui all’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., dall’art. 1, lett. a), della legge 23 dicembre 2002, n. 279, la previsione dell’art. 4, comma 1, di questa, a termini della quale il presupposto dell’utile collaborazione con la giustizia non si applica a “persone detenute” per fatti “commessi precedentemente alla data di entrata in vigore” della legge medesima, va interpretata nel senso che siffatto presupposto non è richiesto in relazione a fatti anteriori a tale data, senza che assuma rilievo l’essere o meno, a quella data, già iniziata l’esecuzione, dovendosi il riferimento allo stato di privazione della libertà personale intendersi correlato al momento della presentazione dell’istanza di concessione del beneficio, alla luce del generale divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione in caso di condanna per taluno dei sopra indicati delitti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3477 del 28 gennaio 2020 (Cass. pen. n. 3477/2020)

Nel caso di scioglimento, nel corso dell’esecuzione, del cumulo di pene concorrenti non tutte relative a delitti ostativi ex art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, ove, all’esito, residui la quota-parte di pene ancora da espiare per uno o più titoli di reato anch’essi ostativi, l’accertamento delle condizioni di accesso al beneficio deve essere limitato ai suddetti delitti, verificando, nell’ipotesi in cui rientrino nella c.d. «prima fascia», se il condannato abbia, rispetto ad essi, collaborato con la giustizia ovvero se detta collaborazione, mai prestata, possa essere ancora utile o sia diventata impossibile o inesigibile. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49713 del 6 dicembre 2019 (Cass. pen. n. 49713/2019)

In virtù del principio “tempus regit actum”, il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena, legittimamente emesso ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., non può essere revocato per effetto del sopravvenire di una legge (nel caso di specie, la legge 9 gennaio 2019, n. 3) che ampli il catalogo dei reati ostativi alla sospensione di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche se il condannato al momento dell’entrata in vigore della legge in questione non aveva ancora avanzato richiesta di misura alternativa. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, dovendosi considerare la sospensione un atto processuale dotato di autonomo rilievo, la legge applicabile “ratione temporis” deve essere individuata in relazione al momento della sua emissione). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 39609 del 26 settembre 2019 (Cass. pen. n. 39609/2019)

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno delitti indicati nell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il dubbio sulla sussistenza del presupposto dell’impossibilità o dell’irrilevanza della collaborazione dell’interessato con la giustizia per la limitata partecipazione al fatto o per l’avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, condizioni equiparate dalla disposizione normativa al requisito della collaborazione con la giustizia che deve necessariamente concorrere con quello della mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, non può risolversi in danno dell’istante, dovendo trovare applicazione, anche in questa materia, la regola di giudizio secondo cui, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’interessato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 29869 del 8 luglio 2019 (Cass. pen. n. 29869/2019)

La condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma dell’art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo “quoad poenam” e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2).  Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20796 del 14 maggio 2019 (Cass. pen. n. 20796/2019)

In tema di esclusione dai benefici penitenziari del condannato per uno dei delitti indicati nell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 1 del predetto art. 4-bis, nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi cd. di prima fascia il sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, atteso che, in tal caso, non risponde a dati di generale esperienza la presunzione di elevatissima pericolosità sociale, collegabile a contesti di criminalità organizzata, su cui si fonda il regime di esclusione in assenza di collaborazione. Cassazione penale, Sez. I, ordinanza n. 20796 del 16 novembre 2018 (Cass. pen. n. 51877/2018)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in quanto la disposizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell’estendere la misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazioni giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2780 del 20 gennaio 2017 (Cass. pen. n. 2780/2017)

In tema di benefici penitenziari, l’art. 30-ter, comma quarto, ord. pen., che consente la concessione del permesso premio “nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, dopo l’espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni”, si riferisce, nonostante il rinvio all’intero art. 4-bis ord. pen., ai soli reati elencati nel comma 1-ter di tale norma, dovendo trovare applicazione per le altre fattispecie la previsione del comma primo dello stesso art. 4-bis ord. pen. che pone l’alternativa tra il divieto di concessione dei benefici ovvero, nei casi di collaborazione con la giustizia nei termini indicati dall’art. 58-ter ord. pen, la possibilità del loro riconoscimento secondo le regole ordinarie e senza l’osservanza dei predetti limiti di pena. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 37578 del 9 settembre 2016 (Cass. pen. n. 37578/2016)

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