Art. 30 quater – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Concessione dei permessi premio ai recidivi

Art. 30 quater - ordinamento penitenziario

(1)1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99 quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30 ter:
a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.

Art. 30 quater - Ordinamento Penitenziario

(1)1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99 quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30 ter:
a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 7 L. 05.12.2005 n. 251, con decorrenza dal 08.12.2005.

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