Art. 3 – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati

Art. 3 - ordinamento penitenziario

Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall’esterno.

Art. 3 - Ordinamento Penitenziario

Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall’esterno.

Massime

In tema di liberazione anticipata, l’attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, condizione ostativa alla concessione dei benefici ai condannati per delitti dolosi ai sensi dell’art. 3, comma terzo bis, della legge n. 354 del 1975, non è esclusa dal sopravvenuto stato detentivo del condannato, perché la permanenza della partecipazione al sodalizio criminale di tipo mafioso viene meno solo nel caso oggettivo della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive di recesso o esclusione del singolo associato. Corte di Cassazione Penale, sez. I, sentenza n. 46065 del 20 novembre 2015 (Cass. Pen. 46065/2015)

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