Art. 14 ter – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Reclamo

Art. 14 ter - ordinamento penitenziario

1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall’interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L’interessato e l’amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II bis del titolo II (1)(2)(3)(4)(5).

Art. 14 ter - Ordinamento Penitenziario

1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall’interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L’interessato e l’amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II bis del titolo II (1)(2)(3)(4)(5).

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 2, L. 10.10.1986, n. 663
(2) È costituzionalmente illegittimo l’art. 14 ter, primo, secondo e terzo comma e dell’art. 30 bis, nella parte in cui non consentono l’applicazione degli artt. 666 e 678 c. p.p. nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio. (C.cost. 16.02.1993, n. 53, G.U. 24.02.1993, n. 9, Prima Serie Speciale).
(3) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 ter della presente legge sollevata in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma, della costituzione (C.cost. 18.10.1996, sentenza n. 351 (G.U.23.10.1996, n. 43, 1a Serie Speciale).
(4) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 bis comma 2, e dell’art. 14 ter, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione 05.12.1997, n. 376, G.U. 10.12.1997, n. 50, Serie speciale).
(5) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 ter della presente legge (C. cost. 26.05.1998, ordinanza n. 192, G.U. 3.06.1998, n. 22, 1a Serie speciale).

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