Il Ministero dell’Economia con un emandamento al Dl agosto (104/2020) proroga l’udienza documentale con l’introduzione dell’articolo 38-bis riguardante disposizioni in materia di processo tributario.
L’articolo dispone che “fino al 31 dicembre 2020 nel processo tributario il giudice può disporre che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Sarà comunque concesso ai difensori di richiedere la “trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione” del giudice che invita le parti a depositare telematicamente le memorie.