Omesso versamento della tassa di soggiorno, peculato e Decreto rilancio: abolitio criminis?

Articolo a cura dell’Avv.ssa Cristina Monteleone

La recente modifica legislativa in ordine alle conseguenze derivanti ai gestori delle strutture alberghiere, per l’omesso versamento della tassa di soggiorno, ha acceso un interessante dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine all’eventuale abolitio criminis del delitto ex art. 314 cod. pen. riferibile alle analoghe condotte tenute prima dell’entrata in vigore della suddetta novella legislativa.

Tassa di soggiorno

Indice

1. L’art. 180 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77
2. Giurisprudenza di merito
3. Giurisprudenza di legittimità
4. Dottrina contraria
5. Dottrina favorevole all’abolitio criminis
6. Conclusioni

1. L’art. 180 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77

La suddetta disposizione normativa ha previsto l’aggiunta del comma 1 ter all’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Con detta novella legislativa, il gestore della struttura ricettiva è divenuto responsabile d’imposta della tassa di soggiorno riscossa dagli ospiti della struttura e da versare all’Amministrazione Comunale. L’eventuale condotta di omesso versamento delle suddette somme integra un mero illecito tributario al quale consegue l’applicazione di una sanzione amministrativa ex art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Con la predetta modifica legislativa, per l’albergatore è esclusa la ricorrenza della qualifica di soggetto incaricato di pubblico servizio (art. 358 cod. pen.) e, pertanto, l’eventuale omesso versamento delle somme riscosse non integra il delitto di peculato (art. 314 cod. pen.). Se ciò è pacifico per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore della richiamata modifica, risulta problematico approdare ad una conclusione altrettanto pacifica in ordine alle ulteriori condotte illecite commesse prima del 19 maggio 2020. Le giurisprudenze di merito e di legittimità, invero, hanno aderito a indirizzi giurisprudenziali diametralmente opposti, di seguito riportati.

2. Giurisprudenza di merito

Nella giurisprudenza di merito[1] formatasi, si è registrato un orientamento giurisprudenziale contrario alle determinazioni espresse dalla Suprema Corte.
Ad avviso del Tribunale di Roma (oltre che del Tribunale di Rimini, in un provvedimento di revoca di un sequestro preventivo), invero, l’intervenuta modifica legislativa ha importato abolitio criminis del delitto di peculato per il gestore della struttura alberghiera.
È priva di pregio la delimitazione del confronto strutturale tra le figure di reato così come delineato dalla Corte di legittimità. Nel predetto raffronto, infatti, dovrebbero essere contemplati gli elementi totali contribuenti a definire la punibilità del reato.
Il rapporto di “interferenza applicativa” menzionato dalla Corte di legittimità, intercorrente tra la nuova e la previgente disciplina, peraltro, consente di affermare l’intenzione del legislatore di escludere dall’ambito del delitto di peculato l’omesso versamento della tassa di soggiorno.
In altri termini, ad avviso di detto orientamento giurisprudenziale, dall’analisi della complessiva disciplina normativa, è pacifica la volontà del legislatore di escludere dall’alveo della punibilità ex art. 314 cod. pen. le richiamate condotte dei gerenti delle strutture ricettive.

3. Giurisprudenza di legittimità

Allo stato attuale, risulta che la Suprema Corte si sia espressa sulla questione con la sentenza n. 30227/2020[2]. In detta decisione, la Corte di legittimità ha rigettato l’opzione dottrinale la quale propendeva per abolitio criminis.
La Corte di Cassazione, invero, ha precisato che: gli effetti della predetta novella legislativa debbano applicarsi alle condotte tenute dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore dell’art. 180 del decreto Rilancio); in capo al gestore della struttura alberghiera, la perdita della qualifica di incaricato di pubblico servizio non è riconducibile ad una modifica operata sul delitto ex art. 314 cod. pen. bensì ad un mutamento della procedura amministrativa determinata e contenuta nell’art. 4, d.lgs. n. 23/2011; la predetta norma non è riconducibile alla categoria delle norme integratrici di norme penale bensì alla diversa specie di norme extrapenali; in applicazione del criterio strutturale enunciato nella sentenza Magera[3], peraltro, il raffronto operato tra la previgente e l’attuale formulazione della predetta norma esclude la sussistenza di abolitio criminis del delitto ex art. 314 cod. pen.
A detta del presente indirizzo giurisprudenziale, pertanto, l’art. 180 del D.L. n. 34/2020 conv. in  l. 77/2020 è inidoneo a produrre alcun effetto sulle condotte tenute in epoca anteriore al 19 maggio scorso.

4. Dottrina contraria

A detta di una parte della dottrina[4], la citata novella legislativa non spiega alcun effetto per le condotte tenute in data anteriore al 19 maggio scorso.
Detto filone interpretativo verte sul parallelo effettuato con il fatto storico e il principio di diritto affermato dalla sentenza Magera: l’ingresso della Romania nell’Unione Europea non fu idoneo a far venire meno il reato di inosservanza dell’ordine di allontanamento dello Stato impartito dal Questore, commesso in epoca anteriore alla suddetta adesione dai cittadini romeni. L’ingresso della Romania, invero, non ha comportato una modifica della nozione di straniero extracomunitario bensì ha importato una mera esclusione dalla predetta nozione dei cittadini romeni.
Parallelamente, quindi, l’intervenuta modifica legislativa non inciderebbe su una norma integratrice e, pertanto, non avrebbe importato alcun effetto sulla nozione di incaricato di pubblico servizio ma avrebbe semplicemente escluso da detta nozione gli albergatori che riscuotano la tassa di soggiorno dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore della novella legislativa operata dal Decreto Rilancio).

5. Dottrina favorevole all’abolitio criminis

Secondo una parte della dottrina[5], la richiamata modifica normativa costituisce una peculiare abolitio criminis. Detta particolarità sarebbe insita nelle contestuali operazioni di abrogazione della norma incriminatrice e introduzione di una sanzione amministrativa sostitutiva della sanzione penale.
In applicazione, peraltro, dell’art. 7, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dei principi contenuti nella sentenza Scoppola c. Italia[6], il Giudice penale deve procedere all’applicazione della legge successiva più favorevole al reo.
Anche se non espressamente menzionata, peraltro, la suddetta dottrina aderisce ai contenuti della sentenza Tuzet[7], ovvero auspica una lettura sostanziale dei contenuti sentenza Megera, ritenendo necessario che l’operatore del diritto proceda ad una comparazione delle plurime versioni delle figure di reato di tipo strutturale ma completa di tutte le componenti (soggetto attivo del reato, evento, etc.) della figura incriminatrice in esame (art. 314 cod. pen.).

6. Conclusioni

Le argomentazioni poste a fondamento della dottrina più rigorosa nonché della decisione della Suprema Corte appaiono frutto di una lettura rigorosa e formale dei principi giurisprudenziali di quest’ultima.
Il confronto strutturale menzionato dalla Corte di legittimità, invero, seppure sia il risultato dell’applicazione dell’attuale giurisprudenza non pare tenere conto della ratio sottesa alla decisione del legislatore ossia la comprensione del grave momento di difficoltà economica per gli albergatori e l’introduzione di una norma finalizzata ad eliminare un notevole numero di procedimenti penali (e correlate impugnazioni) nonché, anche in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e di forte difficoltà economica, ad eliminare le conseguenze penali riconnesse al mancato adempimento delle procedure determinate per il versamento della tassa di soggiorno versate dai clienti-ospiti della struttura e riscossa dagli amministratori delle strutture alberghiere.
Attengono a ragioni di fatto e non di diritto, peraltro, i molteplici esempi di norme[8] menzionati dalla Corte di legittimità modificate nel tempo e non costituenti abolitio criminis.
Si ritiene, infatti, che non sia accostabile l’ingresso della Romania nell’Unione Europea alla modifica legislativa della procedura di gestione della tassa di soggiorno riscossa dai gestori di strutture alberghiere. Quest’ultimo episodio, invero, appare rivelatore della volontà legislativa di porre rimedio al consistente numero di procedimenti penali sorti in seguito al mancato versamento dell’imposta di soggiorno riscossa dagli albergatori.  Al contrario, l’adesione dello Stato rumeno all’Unione europea non rappresenta espressione di una precisa volontà legislativa di depenalizzare alcuni reati bensì è la constatazione di una situazione di fatto per i poteri legislativi, giudiziari ed esecutivi interni alla quale non può riconnettersi alcuna abolitio criminis.
In definitiva, sarebbe auspicabile un intervento legislativo idoneo a fugare ogni dubbio circa le conseguenze della norma sulle condotte di mancato versamento della tassa di soggiorno commesse dagli albergatori in data anteriore al 19 maggio 2020.


[1]Tribunale di Roma, Sezione GIP, sentenza n. 1520 del 2 novembre 2020 – depositata il 10 novembre 2020.
[2]Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza del 28 settembre 2020 – depositata il 30 ottobre 2020 n. 30227.
[3]Cassazione Penale, Sez. Unite, sentenza n. 2451 del 27 settembre 2007.
[4]G.L. Gatta,  Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore e peculato: abolitio criminis dopo il “decreto rilancio” ? – note a margine di un’interessante questione di successione di norme (apparentemente) integratrici in Sistema Penale, 2020.
[5] M. Gambardella, Il “decreto rilancio” e la degradazione della condotta di omesso versamento dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo, in Penale. Diritto e procedura, 1° giugno 2020.
[6] Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 17 settembre 2009 – Ricorso n.10249/03 – Scoppola c. Italia.
[7] Cass. Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet.
[8]Cfr. Cass. Sez. VI, 10 luglio 1995, Caliciuri; Cass. Sez. VI, 26 settembre 2006, avuto riguardo agli operatori bancari e ai fatti di corruzione e falso commessi dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato o dai dipendenti delle municipalizzate i quali, successivamente, ai fatti, non rivestivano più la qualità di incaricati di pubblico servizio, in quanto l’ente-datore di lavoro era stato privatizzato.

tassa di soggiorno

Indice

1. L’art. 180 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77
2. Giurisprudenza di merito
3. Giurisprudenza di legittimità
4. Dottrina contraria
5. Dottrina favorevole all’abolitio criminis
6. Conclusioni

1. L’art. 180 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77

La suddetta disposizione normativa ha previsto l’aggiunta del comma 1 ter all’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Con detta novella legislativa, il gestore della struttura ricettiva è divenuto responsabile d’imposta della tassa di soggiorno riscossa dagli ospiti della struttura e da versare all’Amministrazione Comunale. L’eventuale condotta di omesso versamento delle suddette somme integra un mero illecito tributario al quale consegue l’applicazione di una sanzione amministrativa ex art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Con la predetta modifica legislativa, per l’albergatore è esclusa la ricorrenza della qualifica di soggetto incaricato di pubblico servizio (art. 358 cod. pen.) e, pertanto, l’eventuale omesso versamento delle somme riscosse non integra il delitto di peculato (art. 314 cod. pen.). Se ciò è pacifico per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore della richiamata modifica, risulta problematico approdare ad una conclusione altrettanto pacifica in ordine alle ulteriori condotte illecite commesse prima del 19 maggio 2020. Le giurisprudenze di merito e di legittimità, invero, hanno aderito a indirizzi giurisprudenziali diametralmente opposti, di seguito riportati.

2. Giurisprudenza di merito

Nella giurisprudenza di merito[1] formatasi, si è registrato un orientamento giurisprudenziale contrario alle determinazioni espresse dalla Suprema Corte.
Ad avviso del Tribunale di Roma (oltre che del Tribunale di Rimini, in un provvedimento di revoca di un sequestro preventivo), invero, l’intervenuta modifica legislativa ha importato abolitio criminis del delitto di peculato per il gestore della struttura alberghiera.
È priva di pregio la delimitazione del confronto strutturale tra le figure di reato così come delineato dalla Corte di legittimità. Nel predetto raffronto, infatti, dovrebbero essere contemplati gli elementi totali contribuenti a definire la punibilità del reato.
Il rapporto di “interferenza applicativa” menzionato dalla Corte di legittimità, intercorrente tra la nuova e la previgente disciplina, peraltro, consente di affermare l’intenzione del legislatore di escludere dall’ambito del delitto di peculato l’omesso versamento della tassa di soggiorno.
In altri termini, ad avviso di detto orientamento giurisprudenziale, dall’analisi della complessiva disciplina normativa, è pacifica la volontà del legislatore di escludere dall’alveo della punibilità ex art. 314 cod. pen. le richiamate condotte dei gerenti delle strutture ricettive.

3. Giurisprudenza di legittimità

Allo stato attuale, risulta che la Suprema Corte si sia espressa sulla questione con la sentenza n. 30227/2020[2]. In detta decisione, la Corte di legittimità ha rigettato l’opzione dottrinale la quale propendeva per abolitio criminis.
La Corte di Cassazione, invero, ha precisato che: gli effetti della predetta novella legislativa debbano applicarsi alle condotte tenute dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore dell’art. 180 del decreto Rilancio); in capo al gestore della struttura alberghiera, la perdita della qualifica di incaricato di pubblico servizio non è riconducibile ad una modifica operata sul delitto ex art. 314 cod. pen. bensì ad un mutamento della procedura amministrativa determinata e contenuta nell’art. 4, d.lgs. n. 23/2011; la predetta norma non è riconducibile alla categoria delle norme integratrici di norme penale bensì alla diversa specie di norme extrapenali; in applicazione del criterio strutturale enunciato nella sentenza Magera[3], peraltro, il raffronto operato tra la previgente e l’attuale formulazione della predetta norma esclude la sussistenza di abolitio criminis del delitto ex art. 314 cod. pen.
A detta del presente indirizzo giurisprudenziale, pertanto, l’art. 180 del D.L. n. 34/2020 conv. in  l. 77/2020 è inidoneo a produrre alcun effetto sulle condotte tenute in epoca anteriore al 19 maggio scorso.

4. Dottrina contraria

A detta di una parte della dottrina[4], la citata novella legislativa non spiega alcun effetto per le condotte tenute in data anteriore al 19 maggio scorso.
Detto filone interpretativo verte sul parallelo effettuato con il fatto storico e il principio di diritto affermato dalla sentenza Magera: l’ingresso della Romania nell’Unione Europea non fu idoneo a far venire meno il reato di inosservanza dell’ordine di allontanamento dello Stato impartito dal Questore, commesso in epoca anteriore alla suddetta adesione dai cittadini romeni. L’ingresso della Romania, invero, non ha comportato una modifica della nozione di straniero extracomunitario bensì ha importato una mera esclusione dalla predetta nozione dei cittadini romeni.
Parallelamente, quindi, l’intervenuta modifica legislativa non inciderebbe su una norma integratrice e, pertanto, non avrebbe importato alcun effetto sulla nozione di incaricato di pubblico servizio ma avrebbe semplicemente escluso da detta nozione gli albergatori che riscuotano la tassa di soggiorno dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore della novella legislativa operata dal Decreto Rilancio).

5. Dottrina favorevole all’abolitio criminis

Secondo una parte della dottrina[5], la richiamata modifica normativa costituisce una peculiare abolitio criminis. Detta particolarità sarebbe insita nelle contestuali operazioni di abrogazione della norma incriminatrice e introduzione di una sanzione amministrativa sostitutiva della sanzione penale.
In applicazione, peraltro, dell’art. 7, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dei principi contenuti nella sentenza Scoppola c. Italia[6], il Giudice penale deve procedere all’applicazione della legge successiva più favorevole al reo.
Anche se non espressamente menzionata, peraltro, la suddetta dottrina aderisce ai contenuti della sentenza Tuzet[7], ovvero auspica una lettura sostanziale dei contenuti sentenza Megera, ritenendo necessario che l’operatore del diritto proceda ad una comparazione delle plurime versioni delle figure di reato di tipo strutturale ma completa di tutte le componenti (soggetto attivo del reato, evento, etc.) della figura incriminatrice in esame (art. 314 cod. pen.).

6. Conclusioni

Le argomentazioni poste a fondamento della dottrina più rigorosa nonché della decisione della Suprema Corte appaiono frutto di una lettura rigorosa e formale dei principi giurisprudenziali di quest’ultima.
Il confronto strutturale menzionato dalla Corte di legittimità, invero, seppure sia il risultato dell’applicazione dell’attuale giurisprudenza non pare tenere conto della ratio sottesa alla decisione del legislatore ossia la comprensione del grave momento di difficoltà economica per gli albergatori e l’introduzione di una norma finalizzata ad eliminare un notevole numero di procedimenti penali (e correlate impugnazioni) nonché, anche in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e di forte difficoltà economica, ad eliminare le conseguenze penali riconnesse al mancato adempimento delle procedure determinate per il versamento della tassa di soggiorno versate dai clienti-ospiti della struttura e riscossa dagli amministratori delle strutture alberghiere.
Attengono a ragioni di fatto e non di diritto, peraltro, i molteplici esempi di norme[8] menzionati dalla Corte di legittimità modificate nel tempo e non costituenti abolitio criminis.
Si ritiene, infatti, che non sia accostabile l’ingresso della Romania nell’Unione Europea alla modifica legislativa della procedura di gestione della tassa di soggiorno riscossa dai gestori di strutture alberghiere. Quest’ultimo episodio, invero, appare rivelatore della volontà legislativa di porre rimedio al consistente numero di procedimenti penali sorti in seguito al mancato versamento dell’imposta di soggiorno riscossa dagli albergatori.  Al contrario, l’adesione dello Stato rumeno all’Unione europea non rappresenta espressione di una precisa volontà legislativa di depenalizzare alcuni reati bensì è la constatazione di una situazione di fatto per i poteri legislativi, giudiziari ed esecutivi interni alla quale non può riconnettersi alcuna abolitio criminis.
In definitiva, sarebbe auspicabile un intervento legislativo idoneo a fugare ogni dubbio circa le conseguenze della norma sulle condotte di mancato versamento della tassa di soggiorno commesse dagli albergatori in data anteriore al 19 maggio 2020.


[1]Tribunale di Roma, Sezione GIP, sentenza n. 1520 del 2 novembre 2020 – depositata il 10 novembre 2020.
[2]Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza del 28 settembre 2020 – depositata il 30 ottobre 2020 n. 30227.
[3]Cassazione Penale, Sez. Unite, sentenza n. 2451 del 27 settembre 2007.
[4]G.L. Gatta,  Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore e peculato: abolitio criminis dopo il “decreto rilancio” ? – note a margine di un’interessante questione di successione di norme (apparentemente) integratrici in Sistema Penale, 2020.
[5] M. Gambardella, Il “decreto rilancio” e la degradazione della condotta di omesso versamento dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo, in Penale. Diritto e procedura, 1° giugno 2020.
[6] Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 17 settembre 2009 – Ricorso n.10249/03 – Scoppola c. Italia.
[7] Cass. Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet.
[8]Cfr. Cass. Sez. VI, 10 luglio 1995, Caliciuri; Cass. Sez. VI, 26 settembre 2006, avuto riguardo agli operatori bancari e ai fatti di corruzione e falso commessi dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato o dai dipendenti delle municipalizzate i quali, successivamente, ai fatti, non rivestivano più la qualità di incaricati di pubblico servizio, in quanto l’ente-datore di lavoro era stato privatizzato.