La Corte di Cassazione con l’ordinanza 18522 del 4 settembre 2020 ribadisce che per poter chiedere una modifica dell’assegno di divorzio il coniuge obbligato deve allegare ed introdurre “fatti sopravvenuti alla sentenza divorzile”.
Non è dunque utile alla richieste asserire che la persona che gode dell’assegno sia abile al lavoro o che abbia costituito un nuovo nucleo familiare se questi fatti sono antecedenti alla sentenza divorzile.
Infatti la sezione VI Civile della Corte di Cassazione ha giustificato il rigetto della riforma dell’assegno imputando la mancanza di nuovi fatti “sopravvenuti alla sentenza divorzile, con cui era stato disposto l’assegno di mantenimento”, mentre il coniuge beneficiario dell’assegno ha dimostrato di essersi “attivata in questi anni, ma senza successo, nella ricerca di un lavoro stabile (accettando lavori a termine e partecipando a concorsi) che le consenta di raggiungere l’autosufficienza economica”.