L’onere probatorio spettante ai lavoratori agricoli

Onere probatorio spettante ai lavoratori agricoli

Articolo a cura della Dott.ssa Barbara Rocca

Con atto introduttivo di ricorso, parte ricorrente conveniva in giudizio l’Istituto per sentir “1) dichiarare il diritto dell’istante il riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate nell’anno x pari a totali nn, e per l’effetto, 2) condannare l’istituto convenuto a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge, i periodi contributivi di cui al punto sub 1)”. Con vittoria di spese di lite”.Esponeva parte ricorrente di essere operaia agricola subordinata a tempo determinato ed in tale qualità di aver lavorato per n. tot giornate per l’anno X a favore dell’azienda “TAL DEI TALI”, svolgendo le mansioni di: selezione, raccolta ed incassettamento pesche, albicocche ed uva; di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi nominativi degli operai agricoli del comune di residenza pubblicati per numero tot giornate dell’anno x; di aver visualizzato telematicamente in data Y il quarto elenco nominativo trimestrale di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune per verificare la sua posizione assicurativa e di aver riscontrato che le giornate di lavoro per l’anno x risultavano cancellate.

Si costituisce l’Ente integralmente contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, opponendosi a tutte le istanze, anche istruttorie, articolate ed alle eccezioni e conclusioni di cui al ricorso, per chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario ovvero, in subordine nel merito il rigetto dello stesso perché infondato in fatto e diritto, con il favore delle spese di lite.

In merito alla istruttoria richiesta, si comunica che le gg. agr, oggetto del presente giudizio, sono state cancellate in seguito a verbale di accertamento ispettivo nei confronti dell’azienda agricola “TAL DEI TALI”, che ha trasmesso nelle denunce trimestrali le suddette gg. agr. favore della ricorrente. Tale disconoscimento è avvenuto in esecuzione di verbale di accertamento ispettivo. La suddetta cancellazione delle gg. agr. è stata inserita nel 4° elenco di variazione del comune di residenza dell’assicurato, pubblicato sul sito INTERNET dell’Istituto.

Infine, il ricorrente, a completamento della fase amministrativa, non ha inoltrato alcun ricorso alla Commissione, inerente al riconoscimento di gg. agr. , successivo alla cancellazione delle gg. agr., notificata con il 4° elenco di variazione.

Gli ispettori hanno concluso il verbale di accertamento redatto nei confronti della azienda TAL DEI TALI”, esercente attività di “commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi”, asserita datrice di lavoro della ricorrente, in relazione al periodo indicato.

Il suddetto accertamento era volto alla verifica della effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati all’Istituto, tramite modelli DMAG trimestrali, dalla ditta “TAL DEI TALI” .

All’esito degli accertamenti eseguiti sia presso la sede legale che presso i vari terreni agricoli ove risultava aver operato la “TAL DEI TALI” nonché le altre aziende agricole tutte facenti capo in maniera diretta o indiretta al sig. Tizio, emergevano le seguenti circostanze: rapporti di lavoro fittizi, irregolarità nelle retribuzioni erogate dichiarate, antieconomicità dell’azienda, quanto descritto dai lavoratori fittizi non corrispondeva alla realtà riscontrata ed inoltre tutte le dichiarazioni dei “lavoratori” interrogati risultavano discordanti ed inattendibili.

L’asserzione di controparte di essere stata “operaio agricolo subordinato a tempo determinato” per un certo numero di giornate, risulta clamorosamente smentita da quanto accertato nell’ambito della complessa e approfondita indagine amministrativa compiuta dagli ispettori dell’Istituto, i quali hanno riscontrato una gravissima serie di irregolarità, fiscali e previdenziali, commesse dalla “TAL DEI TALI” all’interno di un più vasto sistema di frode gestito dal sig. Tizio attraverso varie società fittizie.
Di fronte ad un quadro artificioso di rapporti agricoli inesistenti non appare sufficiente affermare di aver lavorato alle dipendenze dell’azienda agricola “TAL DEI TALI”, quando in realtà tutti i soggetti imprenditoriali che hanno operato con il sig. Tizio hanno unanimemente negato di aver mai avuto rapporti con il sig. Caio. Anche le informazioni assunte presso la banca ove operava l’azienda agricola hanno affermato che il referente era il sig. Tizio.
Di fronte all’esiguità del fabbisogno agricolo individuato in capo alla “TAL DEI TALI”, che poteva essere coperto dai soli operai trovati intenti al lavoro in sede ispettiva, in realtà riconducibili tutti alla società di Tizio, appare pretestuoso affermare di aver lavorato per n. X giornate nell’anno Y, con indicazione formale degli orari e delle attività compiute.

Tali affermazioni non sono affatto coerenti con il quadro accertato dagli ispettori.

La Corte di Appello di Bari, in materia, nella sentenza n. 1212/2011 del 01/03/11 emessa su proposizione di impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale di Foggia del 06/06/08, con la quale era stata respinta la richiesta di nuova iscrizione (a seguito di avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro) per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del ricorrente, ha affermato che: “… l’appellante, a fronte dell’intervenuta cancellazione, non ha fornito alcuna prova del proprio assunto”, conformandosi all’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’ISTITUTO, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione ”.

La giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, è univoca nel ritenere che l’onere della prova, in subjecta materia, spetta al ricorrente, preteso lavoratore.

Anche da ultimo ha affermato: “In tema di rapporti di piccola colonia, l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’Istituto, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell’art. 9 d.lg. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 28 giugno 2011 n. 14296).

Nel medesimo senso l’intera giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. lav. 05 dicembre 2005 n. 26347; Cassazione civile sez. lav. 05 novembre 2003 n. 16637; Cassazione civile sez. lav. 05 giugno 2003 n. 9004; Cassazione civile, sez. lav., 19 maggio 2003 n. 7845; Cassazione civile, sez. lav., 10 maggio 2003 n. 7162; Cassazione civile, sez. lav., 12 giugno 2000 n. 7995, Cassazione civile sez. lav. 05 aprile 2000 n. 4232).

Altrettanto può rilevarsi in ordine alla necessità di provare, anche nel settore del lavoro agricolo, sia la subordinazione che l’onerosità dell’assunto rapporto di lavoro: “Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae) è necessario che la parte, che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti, offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, con riferimento all’attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli clementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall’obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 aprile 2011 n. 9043; conf. Cassazione civile sez. lav. 09 giugno 2011, n. 12551; cfr., altresì, Cassazione civile sez. lav., 08 aprile 2011, n. 8070, secondo cui “in tema di attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, la mera prestazione di detta attività non basta a configurare un rapporto di lavoro subordinato, richiedendosi la prova degli elementi sintomatici della subordinazione, cioè il rispetto dell’orario e l’inserimento nella struttura organizzativa del datore di lavoro, ovvero di elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e obbligazione retributiva, nonché l’esistenza di direttive e controlli datoriali”; nel medesimo senso, Cass. 23 gennaio 2004 n. 1218; Cass. 20 marzo 2001 n. 3975).

Nella giurisprudenza di legittimità si rinviene costante il principio di necessaria circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova nel rito del lavoro (cfr. artt. 414, n. 4 e n. 5, 416, comma 3, e 420, comma 5, in combinato disposto) e le conseguenze che ne derivano in ordine all’onere di allegazione esplicita dei fatti posti a fondamento del proprio diritto e di specifica contestazione di quelli affermati ex adverso (cfr. Cass., Sez. Lav., nn. 15820/2000, 5526/2002, 2802/2003); il principio di circolarità, invero, è proiezione processuale dell’autonomia sostanziale delle parti, con la conseguenza, come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., 23.1.2002 n. 761), che, mentre è possibile, per il Giudice, ampliare il thema probandum, gli è invece precluso ampliare il thema decidendum.
Ad ogni modo, l’accertamento compiuto dagli Ispettori dell’ISTITUTO è in grado di dissolvere ogni dubbio sulla totale infondatezza della pretesa della parte ricorrente a veder riconosciute giornate di lavoro in agricoltura presso l’azienda agricola indicata nel ricorso introduttivo.

L’esiguità dell’attività imprenditoriale riconducibile alla “TAL DEI TALI” e, più direttamente, al sig. Tizio, non richiede l’apporto di manodopera bracciantile superiore alle 13 unità già individuate con il verbale ispettivo.

Si rammenta, sul punto, che il D.L. 16/2004, convertito, con modificazioni, nella L. 77/2014, così dispone:
“Il comma 7 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall’ISTITUTO. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all’ articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l’ISTITUTO disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale”.

La cancellazione o la mancata iscrizione rappresentano la conseguenza di quanto accertato dall’Istituto tramite i propri Ispettori in ordine alla insussistenza del rapporto di lavoro subordinato asseritamente svolto dalla ricorrente, rapporto che costituisce unico presupposto del diritto alla iscrizione; peraltro l’accertamento ispettivo de quo, per la natura pubblica dell’organo da cui proviene e per la presunzione di legittimità e legalità che assiste l’atto amministrativo, possiede un grado di attendibilità che non può essere inficiato da una diversa prospettazione dei fatti, tant’è che il ricorrente non ha nemmeno formulato istanze istruttorie.

onere probatorio spettante ai lavoratori agricoli

Articolo a cura della Dott.ssa Barbara Rocca

Con atto introduttivo di ricorso, parte ricorrente conveniva in giudizio l’Istituto per sentir “1) dichiarare il diritto dell’istante il riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate nell’anno x pari a totali nn, e per l’effetto, 2) condannare l’istituto convenuto a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge, i periodi contributivi di cui al punto sub 1)”. Con vittoria di spese di lite”.Esponeva parte ricorrente di essere operaia agricola subordinata a tempo determinato ed in tale qualità di aver lavorato per n. tot giornate per l’anno X a favore dell’azienda “TAL DEI TALI”, svolgendo le mansioni di: selezione, raccolta ed incassettamento pesche, albicocche ed uva; di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi nominativi degli operai agricoli del comune di residenza pubblicati per numero tot giornate dell’anno x; di aver visualizzato telematicamente in data Y il quarto elenco nominativo trimestrale di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune per verificare la sua posizione assicurativa e di aver riscontrato che le giornate di lavoro per l’anno x risultavano cancellate.

Si costituisce l’Ente integralmente contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, opponendosi a tutte le istanze, anche istruttorie, articolate ed alle eccezioni e conclusioni di cui al ricorso, per chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario ovvero, in subordine nel merito il rigetto dello stesso perché infondato in fatto e diritto, con il favore delle spese di lite.

In merito alla istruttoria richiesta, si comunica che le gg. agr, oggetto del presente giudizio, sono state cancellate in seguito a verbale di accertamento ispettivo nei confronti dell’azienda agricola “TAL DEI TALI”, che ha trasmesso nelle denunce trimestrali le suddette gg. agr. favore della ricorrente. Tale disconoscimento è avvenuto in esecuzione di verbale di accertamento ispettivo. La suddetta cancellazione delle gg. agr. è stata inserita nel 4° elenco di variazione del comune di residenza dell’assicurato, pubblicato sul sito INTERNET dell’Istituto.

Infine, il ricorrente, a completamento della fase amministrativa, non ha inoltrato alcun ricorso alla Commissione, inerente al riconoscimento di gg. agr. , successivo alla cancellazione delle gg. agr., notificata con il 4° elenco di variazione.

Gli ispettori hanno concluso il verbale di accertamento redatto nei confronti della azienda TAL DEI TALI”, esercente attività di “commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi”, asserita datrice di lavoro della ricorrente, in relazione al periodo indicato.

Il suddetto accertamento era volto alla verifica della effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati all’Istituto, tramite modelli DMAG trimestrali, dalla ditta “TAL DEI TALI” .

All’esito degli accertamenti eseguiti sia presso la sede legale che presso i vari terreni agricoli ove risultava aver operato la “TAL DEI TALI” nonché le altre aziende agricole tutte facenti capo in maniera diretta o indiretta al sig. Tizio, emergevano le seguenti circostanze: rapporti di lavoro fittizi, irregolarità nelle retribuzioni erogate dichiarate, antieconomicità dell’azienda, quanto descritto dai lavoratori fittizi non corrispondeva alla realtà riscontrata ed inoltre tutte le dichiarazioni dei “lavoratori” interrogati risultavano discordanti ed inattendibili.

L’asserzione di controparte di essere stata “operaio agricolo subordinato a tempo determinato” per un certo numero di giornate, risulta clamorosamente smentita da quanto accertato nell’ambito della complessa e approfondita indagine amministrativa compiuta dagli ispettori dell’Istituto, i quali hanno riscontrato una gravissima serie di irregolarità, fiscali e previdenziali, commesse dalla “TAL DEI TALI” all’interno di un più vasto sistema di frode gestito dal sig. Tizio attraverso varie società fittizie.
Di fronte ad un quadro artificioso di rapporti agricoli inesistenti non appare sufficiente affermare di aver lavorato alle dipendenze dell’azienda agricola “TAL DEI TALI”, quando in realtà tutti i soggetti imprenditoriali che hanno operato con il sig. Tizio hanno unanimemente negato di aver mai avuto rapporti con il sig. Caio. Anche le informazioni assunte presso la banca ove operava l’azienda agricola hanno affermato che il referente era il sig. Tizio.
Di fronte all’esiguità del fabbisogno agricolo individuato in capo alla “TAL DEI TALI”, che poteva essere coperto dai soli operai trovati intenti al lavoro in sede ispettiva, in realtà riconducibili tutti alla società di Tizio, appare pretestuoso affermare di aver lavorato per n. X giornate nell’anno Y, con indicazione formale degli orari e delle attività compiute.

Tali affermazioni non sono affatto coerenti con il quadro accertato dagli ispettori.

La Corte di Appello di Bari, in materia, nella sentenza n. 1212/2011 del 01/03/11 emessa su proposizione di impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale di Foggia del 06/06/08, con la quale era stata respinta la richiesta di nuova iscrizione (a seguito di avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro) per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del ricorrente, ha affermato che: “… l’appellante, a fronte dell’intervenuta cancellazione, non ha fornito alcuna prova del proprio assunto”, conformandosi all’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’ISTITUTO, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione ”.

La giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, è univoca nel ritenere che l’onere della prova, in subjecta materia, spetta al ricorrente, preteso lavoratore.

Anche da ultimo ha affermato: “In tema di rapporti di piccola colonia, l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’Istituto, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell’art. 9 d.lg. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 28 giugno 2011 n. 14296).

Nel medesimo senso l’intera giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. lav. 05 dicembre 2005 n. 26347; Cassazione civile sez. lav. 05 novembre 2003 n. 16637; Cassazione civile sez. lav. 05 giugno 2003 n. 9004; Cassazione civile, sez. lav., 19 maggio 2003 n. 7845; Cassazione civile, sez. lav., 10 maggio 2003 n. 7162; Cassazione civile, sez. lav., 12 giugno 2000 n. 7995, Cassazione civile sez. lav. 05 aprile 2000 n. 4232).

Altrettanto può rilevarsi in ordine alla necessità di provare, anche nel settore del lavoro agricolo, sia la subordinazione che l’onerosità dell’assunto rapporto di lavoro: “Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae) è necessario che la parte, che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti, offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, con riferimento all’attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli clementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall’obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 aprile 2011 n. 9043; conf. Cassazione civile sez. lav. 09 giugno 2011, n. 12551; cfr., altresì, Cassazione civile sez. lav., 08 aprile 2011, n. 8070, secondo cui “in tema di attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, la mera prestazione di detta attività non basta a configurare un rapporto di lavoro subordinato, richiedendosi la prova degli elementi sintomatici della subordinazione, cioè il rispetto dell’orario e l’inserimento nella struttura organizzativa del datore di lavoro, ovvero di elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e obbligazione retributiva, nonché l’esistenza di direttive e controlli datoriali”; nel medesimo senso, Cass. 23 gennaio 2004 n. 1218; Cass. 20 marzo 2001 n. 3975).

Nella giurisprudenza di legittimità si rinviene costante il principio di necessaria circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova nel rito del lavoro (cfr. artt. 414, n. 4 e n. 5, 416, comma 3, e 420, comma 5, in combinato disposto) e le conseguenze che ne derivano in ordine all’onere di allegazione esplicita dei fatti posti a fondamento del proprio diritto e di specifica contestazione di quelli affermati ex adverso (cfr. Cass., Sez. Lav., nn. 15820/2000, 5526/2002, 2802/2003); il principio di circolarità, invero, è proiezione processuale dell’autonomia sostanziale delle parti, con la conseguenza, come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., 23.1.2002 n. 761), che, mentre è possibile, per il Giudice, ampliare il thema probandum, gli è invece precluso ampliare il thema decidendum.
Ad ogni modo, l’accertamento compiuto dagli Ispettori dell’ISTITUTO è in grado di dissolvere ogni dubbio sulla totale infondatezza della pretesa della parte ricorrente a veder riconosciute giornate di lavoro in agricoltura presso l’azienda agricola indicata nel ricorso introduttivo.

L’esiguità dell’attività imprenditoriale riconducibile alla “TAL DEI TALI” e, più direttamente, al sig. Tizio, non richiede l’apporto di manodopera bracciantile superiore alle 13 unità già individuate con il verbale ispettivo.

Si rammenta, sul punto, che il D.L. 16/2004, convertito, con modificazioni, nella L. 77/2014, così dispone:
“Il comma 7 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall’ISTITUTO. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all’ articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l’ISTITUTO disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale”.

La cancellazione o la mancata iscrizione rappresentano la conseguenza di quanto accertato dall’Istituto tramite i propri Ispettori in ordine alla insussistenza del rapporto di lavoro subordinato asseritamente svolto dalla ricorrente, rapporto che costituisce unico presupposto del diritto alla iscrizione; peraltro l’accertamento ispettivo de quo, per la natura pubblica dell’organo da cui proviene e per la presunzione di legittimità e legalità che assiste l’atto amministrativo, possiede un grado di attendibilità che non può essere inficiato da una diversa prospettazione dei fatti, tant’è che il ricorrente non ha nemmeno formulato istanze istruttorie.