L’odio come reato. Fenomenologia dello hate speech sul web nella recente giurisprudenza

Articolo a cura della Dott.ssa Deborah Cicero

Hate speech

Indice:

1. Il fenomeno dello hate speech nell’era digitale.
2. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa ex art. 604 bis c.p.
2.1 L’orientamento dell’odierna giurisprudenza sullo hate speech. Quando l’odio è reato.

1. Il fenomeno dello hate speech nell’era digitale

Nell’era della digitalizzazione e della iperconnessione è sempre più difficile rintracciare il momento discernente tra l’essere online e offline, per cui si avverte l’esigenza di riaffermare le regole di una società democratica all’interno dell’ambiente digitale, rappresentante un vero e proprio nuovo fronte coloniale.
La rete, negli ultimi anni, ha contribuito alla proliferazione di quelle che vengono definite echo chambers, o “camere di risonanza”. Trattasi di luoghi virtuali in cui ciascun utente, attraverso l’architettura del controllo, categorizza l’informazione della quale servirsi ai fini dell’apprendimento, della comprensione e dell’intrattenimento.1 In questo modo, l’utente contribuisce al paradosso di limitare liberamente la propria libertà, creando gruppi chiusi all’interno dei quali si mettono in atto veri e propri dibattiti polarizzati.
Tra le problematiche sorte intorno al fenomeno delle echo chambers, ritroviamo l’aver incentivato la nascita di luoghi virtuali in cui reclutare gli animi più socialmente isolati. La natura chiusa di questi ambienti, all’interno del quale non si ammette il dissenso, costituisce terreno fertile in cui far nascere e circolare fakenews.
Se da un lato le fakenews ostano la libera e corretta informazione su cui si fonda ogni società democratica, la normalizzazione di discorsi fondati sull’odio e disprezzo costituisce un altro fenomeno di indubbia rilevanza, nascente all’interno di tali luoghi, poiché tali presupposti impediscono la convivenza nella società democratica. La rete è divenuto lo spazio su cui si tende a rendere nota ogni visione individuale che si ha della realtà, seppur fondata su pregiudizi e stereotipi.
Lo hate speech o “incitamento all’odio” è un fenomeno che ha trovato ampia diffusione mediante il Web, potendo essere inteso come un comune effetto collaterale delle caratteristiche orizzontali della rete. In effetti, le argomentazioni fondate sulla lesione dell’altrui dignità umana non sono nate con l’iperconnessione della società, ma oggi, a fronte della diffusione del fenomeno e delle ragioni che ne hanno causato la propagazione, si è reso necessario avviare numerosi dibattiti multidisciplinari, allo scopo di trovare gli strumenti con cui prevenirne l’accadimento e arginarne gli effetti.
Lo hate speech fu definito per la prima volta dalla dottrina statunitense, che per l’appunto ritenne di individuarlo nell’insieme di parole o discorsi che hanno la funzione di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo, provocandone reazioni violente, fino a richiamare qualsiasi forma di discriminazione.
La Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) con la Raccomandazione di politica generale n. 15 sulla lotta all’incitamento all’odio – adottata l’8 dicembre 2015- nel provare a tracciare i lineamenti dello hate speech ha dichiarato che : “…ai fini della presente raccomandazione di politica generale si intende per discorso dell’odio il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l’odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della “razza”, del colore della pelle, dell’ascendenza, dell’origine nazionale o etnica, dell’età, dell’handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale“.
In assenza di una definizione di carattere universale, il fenomeno è stato più o meno definito dai gestori delle più importanti piattaforme digitali, come Facebook, Youtube e Twitter 2, allo scopo di stabilire i presupposti su cui fondare le rimozioni effettuate dai propri moderatori, preposti proprio al controllo dell’ottemperanza a tali canoni. Allo stato, questi strumenti digitali non hanno prodotto alcun risultato significativo.

2. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa ex art. 604 bis c.p.

Nell’ordinamento giuridico italiano non sussiste la previsione del reato di odio. Considerate le tematiche su cui si fondano le espressioni di odio, la tendenza è sussumere il fenomeno dello hate speech nel delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ex art. 604 bis c.p. (ex L.654/1975) con tutte le complessità che ne discendono. La fattispecie predetta, in attuazione del principio della riserva di codice, è stata inserita in apposita sezione “Delitti contro l’uguaglianza” con d.lgs. 1 marzo 2018 n.21.
Infatti, la complessità nel predisporre uno strumento normativo che vada tout court a reprimere qualsivoglia manifestazione di odio nei riguardi di un altrui soggetto, nasce dalla difficoltà di contemperare due valori costituzionalmente garantiti, ovverosia la dignità umana e la libera manifestazione del pensiero. Sul punto, in armonia con quanto indicato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, al fine di riconoscere ipotesi eccezionali da cui giustificare l’ingerenza punitiva dello Stato nei confronti della libertà di espressione, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che :” nel possibile contrasto fra la libertà di manifestazione del pensiero e la pari dignità dei cittadini, va data preminenza a quest’ultima solo in presenza di condotte che disvelino una concreta pericolosità per il bene giuridico tutelato3
Le condotte integranti l’ipotesi delittuosa ex art. 604 bis c.p., che ha ad oggetto la tutela del bene giuridico della dignità umana, sono la propaganda e l’istigazione.
La propaganda come condotta sussumibile nel reato di cui sopra, non si sostanzia nella mera e semplice divulgazione di idee a terzi, seppure fondate su stereotipi e pregiudizi, ma deve trattarsi di azione che intenzionalmente si rivolge a terzi per influire e manipolare l’altrui comportamento, al fine di acclamare e reclutare consenso intorno alla propria idea espressa.
L’istigazione penalmente rilevante è quando sia diretta a convincere terzi ad attuare condotte violente e discriminatorie.
È quindi evidente la difficoltà con cui il giudice dovrà accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato affinché l’odio sia penalmente rilevante, poiché dovrà valutare contemporaneamente che le condotte di cui sopra siano in grado di interferire con l’altrui sfera comportamentale e frattanto bilanciare il diverso interesse giuridico dell’agente, anch’esso costituzionalmente protetto, quale appunto la libera espressione del pensiero.

2.1.  L’orientamento dell’odierna giurisprudenza sullo hate speech. Quando l’odio è reato.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32862/2019 ha provato a superare le difficoltà interpretative che sorgono intorno a quelle condotte di dubbia definizione. In tale pronuncia sono stati richiamati una serie di indicatori da cui presupporre una responsabilità penalmente rilevante in capo all’agente. Indicatori questi, consolidati nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo.
Infatti, nel richiamare un principio ormai consolidato nel tempo nella giurisprudenza della Corte Edu, si afferma che la finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l’azione per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui essa si manifesta è diretta a suscitare un sentimento d’odio sia esso immediato o futuro, ma anche quando essa si rapporti ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza. L’aspetto di indubbia importanza sorge quando nel far leva al fenomeno dello hate speech e delle problematiche nascenti sulla possibile incriminazione della libertà di espressione, richiama le indicazioni operative fornite dalla giurisprudenza della Corte Edu.4
Con tali indicazioni si ribadisce che l’incitamento all’odio in una società democratica necessita di essere incriminata.
Non censurare la discriminazione in nome di una millantata libertà di espressione non è altro che un mezzo per distruggere tale libertà e la democrazia.5
Altro indicatore significativo ai fini della sussunzione della condotta nella fattispecie di reato ex art. 604 bis c.p. è analizzare il canale mediante il quale la condotta si manifesta.
Note le caratteristiche della rete, la sua orizzontalità e il suo bacino di utenza, vanno infatti stigmatizzate tutte quelle esternazioni che si diffondo mediante essa.
La rete permette la propagazione di ogni tipo di informazione in modo rapido e diffuso, investendo un pubblico vasto. All’interno di questa nuova agorà digitale, in cui ognuno deve essere cittadino attivo, qualsiasi tipo di esternazione è destinata a durare in eterno. Si comprende allora come qualunque espressione violenta e discriminatoria abbia un impatto maggiore sulla vittima quando avviene per mezzo di essa.
Detto questo, alla luce della recente emergenza democratica e di un fenomeno che non sembra arrestarsi, sanzionare espressioni di odio o manifestazioni discriminatorie per il semplice fatto che siano avvenute attraverso il Web, indipendentemente dall’effettività con cui esse daranno seguito ad ulteriori esternazioni da parte di terzi, è un importante segnale di tutela dei principi democratici. Il tutto assume maggiore rilievo quando ad essere sanzionati siano soggetti politicamente noti, in quanto il più recente orientamento giurisprudenziale, appunto, sembra perseguire la finalità di responsabilizzare proprio coloro che hanno un largo bacino di visibilità, al fine di evitare che, per reclutare consensi, si lascino fomentare da esternazioni in completo spregio dei valori su cui regge una società democratica.


1 Floridi, L. (2017). La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo. Milano: Raffaello Cortina.
2 Facebook. Su Facebook non sono consentiti discorsi di incitamento all’odio poiché creano un ambiente di intimidazione ed esclusione e, in alcuni casi, possono promuovere violenza reale. Definiamo i discorsi di incitamento all’odio come un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. Offriamo protezione contro gli attacchi in base all’età se questa è associata a un’altra caratteristica protetta. Inoltre, offriamo determinate protezioni per lo stato di immigrato. Definiamo l’attacco come discorsi violenti o disumanizzanti, stereotipi nocivi, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all’esclusione o alla segregazione. Gli attacchi vengono suddivisi in tre livelli di gravità, descritti di seguito. Talvolta si condividono contenuti altrui che incitano all’odio con lo scopo di sensibilizzare o informare le altre persone. In alcuni casi, parole o termini che potrebbero in altro modo violare i nostri standard vengono usati in modo autoreferenziale o per rafforzare una causa. Talvolta le persone esprimono disprezzo nell’ambito della rottura di una relazione. Altre volte usano un linguaggio che esclude esplicitamente un genere per controllare le iscrizioni a un gruppo di supporto legato alla salute o dai toni positivi, ad esempio un gruppo sull’allattamento al seno riservato alle donne. In tutti questi casi, consentiamo il contenuto, ma ci aspettiamo che le persone indichino chiaramente la loro intenzione, aiutandoci a capire meglio perché lo hanno condiviso. Quando l’intenzione non è chiara, possiamo rimuovere il contenuto. Inoltre, riteniamo che l’uso della propria identità spinga le persone a essere più responsabili quando condividono questi tipi di commenti.
Twitter. Condotta che incita all’odio: non puoi promuovere la violenza contro altre persone, attaccarle o minacciarle sulla base di razza, etnia, origine nazionale, casta, orientamento sessuale, sesso, identità sessuale, religione, età, disabilità o malattia grave. Inoltre, non accettiamo account il cui scopo primario sia incitare le persone a nuocere ad altri sulla base di queste categorie. Immagini e nomi che incitano all’odio: non puoi utilizzare immagini o simboli che incitano all’odio nella tua immagine o intestazione del profilo. Inoltre, non puoi utilizzare il tuo nome utente, il nome visualizzato o la bio del profilo per commettere abusi, come
molestare qualcuno o esprimere odio nei confronti di una persona, un gruppo o una categoria protetta
.
YouTube. L’incitamento all’odio non è consentito su YouTube. Verranno rimossi i contenuti che incitano alla violenza o all’odio nei confronti di individui o gruppi sulla base di una qualsiasi delle seguenti caratteristiche: età, casta, disabilità etnia, identità ed espressione di genere, nazionalità, razza, condizione di immigrato, religione, sesso/genere, orientamento sessuale, condizione di vittima di un grave evento violento e di famigliare di una vittima, condizione di veterano. Se individui contenuti che violano queste norme, segnalali. Le istruzioni per segnalare eventuali violazioni delle Norme della community sono disponibili qui. Se hai trovato più video o commenti che vorresti segnalare, hai la possibilità di segnalare il canale.
3 Cass. Pen. 36906/2015
4 Corte Edu, Feret c. Belgio, ric. n. 15615/07
5 Tribunale, Roma, 23/02/2020. La libertà di manifestazione del pensiero non include discorsi ostili e discriminatori e basati sull’intolleranza (vietati a vari livelli dall’ordinamento interno e sovranazionale). Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo e tale obbligo è imposto anche, entro certi limiti, ai social network come Facebook.

hate speech

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1. Il fenomeno dello hate speech nell’era digitale.
2. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa ex art. 604 bis c.p.
2.1 L’orientamento dell’odierna giurisprudenza sullo hate speech. Quando l’odio è reato.

1. Il fenomeno dello hate speech nell’era digitale

Nell’era della digitalizzazione e della iperconnessione è sempre più difficile rintracciare il momento discernente tra l’essere online e offline, per cui si avverte l’esigenza di riaffermare le regole di una società democratica all’interno dell’ambiente digitale, rappresentante un vero e proprio nuovo fronte coloniale.
La rete, negli ultimi anni, ha contribuito alla proliferazione di quelle che vengono definite echo chambers, o “camere di risonanza”. Trattasi di luoghi virtuali in cui ciascun utente, attraverso l’architettura del controllo, categorizza l’informazione della quale servirsi ai fini dell’apprendimento, della comprensione e dell’intrattenimento.1 In questo modo, l’utente contribuisce al paradosso di limitare liberamente la propria libertà, creando gruppi chiusi all’interno dei quali si mettono in atto veri e propri dibattiti polarizzati.
Tra le problematiche sorte intorno al fenomeno delle echo chambers, ritroviamo l’aver incentivato la nascita di luoghi virtuali in cui reclutare gli animi più socialmente isolati. La natura chiusa di questi ambienti, all’interno del quale non si ammette il dissenso, costituisce terreno fertile in cui far nascere e circolare fakenews.
Se da un lato le fakenews ostano la libera e corretta informazione su cui si fonda ogni società democratica, la normalizzazione di discorsi fondati sull’odio e disprezzo costituisce un altro fenomeno di indubbia rilevanza, nascente all’interno di tali luoghi, poiché tali presupposti impediscono la convivenza nella società democratica. La rete è divenuto lo spazio su cui si tende a rendere nota ogni visione individuale che si ha della realtà, seppur fondata su pregiudizi e stereotipi.
Lo hate speech o “incitamento all’odio” è un fenomeno che ha trovato ampia diffusione mediante il Web, potendo essere inteso come un comune effetto collaterale delle caratteristiche orizzontali della rete. In effetti, le argomentazioni fondate sulla lesione dell’altrui dignità umana non sono nate con l’iperconnessione della società, ma oggi, a fronte della diffusione del fenomeno e delle ragioni che ne hanno causato la propagazione, si è reso necessario avviare numerosi dibattiti multidisciplinari, allo scopo di trovare gli strumenti con cui prevenirne l’accadimento e arginarne gli effetti.
Lo hate speech fu definito per la prima volta dalla dottrina statunitense, che per l’appunto ritenne di individuarlo nell’insieme di parole o discorsi che hanno la funzione di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo, provocandone reazioni violente, fino a richiamare qualsiasi forma di discriminazione.
La Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) con la Raccomandazione di politica generale n. 15 sulla lotta all’incitamento all’odio – adottata l’8 dicembre 2015- nel provare a tracciare i lineamenti dello hate speech ha dichiarato che : “…ai fini della presente raccomandazione di politica generale si intende per discorso dell’odio il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l’odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della “razza”, del colore della pelle, dell’ascendenza, dell’origine nazionale o etnica, dell’età, dell’handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale“.
In assenza di una definizione di carattere universale, il fenomeno è stato più o meno definito dai gestori delle più importanti piattaforme digitali, come Facebook, Youtube e Twitter 2, allo scopo di stabilire i presupposti su cui fondare le rimozioni effettuate dai propri moderatori, preposti proprio al controllo dell’ottemperanza a tali canoni. Allo stato, questi strumenti digitali non hanno prodotto alcun risultato significativo.

2. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa ex art. 604 bis c.p.

Nell’ordinamento giuridico italiano non sussiste la previsione del reato di odio. Considerate le tematiche su cui si fondano le espressioni di odio, la tendenza è sussumere il fenomeno dello hate speech nel delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ex art. 604 bis c.p. (ex L.654/1975) con tutte le complessità che ne discendono. La fattispecie predetta, in attuazione del principio della riserva di codice, è stata inserita in apposita sezione “Delitti contro l’uguaglianza” con d.lgs. 1 marzo 2018 n.21.
Infatti, la complessità nel predisporre uno strumento normativo che vada tout court a reprimere qualsivoglia manifestazione di odio nei riguardi di un altrui soggetto, nasce dalla difficoltà di contemperare due valori costituzionalmente garantiti, ovverosia la dignità umana e la libera manifestazione del pensiero. Sul punto, in armonia con quanto indicato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, al fine di riconoscere ipotesi eccezionali da cui giustificare l’ingerenza punitiva dello Stato nei confronti della libertà di espressione, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che :” nel possibile contrasto fra la libertà di manifestazione del pensiero e la pari dignità dei cittadini, va data preminenza a quest’ultima solo in presenza di condotte che disvelino una concreta pericolosità per il bene giuridico tutelato3
Le condotte integranti l’ipotesi delittuosa ex art. 604 bis c.p., che ha ad oggetto la tutela del bene giuridico della dignità umana, sono la propaganda e l’istigazione.
La propaganda come condotta sussumibile nel reato di cui sopra, non si sostanzia nella mera e semplice divulgazione di idee a terzi, seppure fondate su stereotipi e pregiudizi, ma deve trattarsi di azione che intenzionalmente si rivolge a terzi per influire e manipolare l’altrui comportamento, al fine di acclamare e reclutare consenso intorno alla propria idea espressa.
L’istigazione penalmente rilevante è quando sia diretta a convincere terzi ad attuare condotte violente e discriminatorie.
È quindi evidente la difficoltà con cui il giudice dovrà accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato affinché l’odio sia penalmente rilevante, poiché dovrà valutare contemporaneamente che le condotte di cui sopra siano in grado di interferire con l’altrui sfera comportamentale e frattanto bilanciare il diverso interesse giuridico dell’agente, anch’esso costituzionalmente protetto, quale appunto la libera espressione del pensiero.

2.1.  L’orientamento dell’odierna giurisprudenza sullo hate speech. Quando l’odio è reato.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32862/2019 ha provato a superare le difficoltà interpretative che sorgono intorno a quelle condotte di dubbia definizione. In tale pronuncia sono stati richiamati una serie di indicatori da cui presupporre una responsabilità penalmente rilevante in capo all’agente. Indicatori questi, consolidati nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo.
Infatti, nel richiamare un principio ormai consolidato nel tempo nella giurisprudenza della Corte Edu, si afferma che la finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l’azione per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui essa si manifesta è diretta a suscitare un sentimento d’odio sia esso immediato o futuro, ma anche quando essa si rapporti ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza. L’aspetto di indubbia importanza sorge quando nel far leva al fenomeno dello hate speech e delle problematiche nascenti sulla possibile incriminazione della libertà di espressione, richiama le indicazioni operative fornite dalla giurisprudenza della Corte Edu.4
Con tali indicazioni si ribadisce che l’incitamento all’odio in una società democratica necessita di essere incriminata.
Non censurare la discriminazione in nome di una millantata libertà di espressione non è altro che un mezzo per distruggere tale libertà e la democrazia.5
Altro indicatore significativo ai fini della sussunzione della condotta nella fattispecie di reato ex art. 604 bis c.p. è analizzare il canale mediante il quale la condotta si manifesta.
Note le caratteristiche della rete, la sua orizzontalità e il suo bacino di utenza, vanno infatti stigmatizzate tutte quelle esternazioni che si diffondo mediante essa.
La rete permette la propagazione di ogni tipo di informazione in modo rapido e diffuso, investendo un pubblico vasto. All’interno di questa nuova agorà digitale, in cui ognuno deve essere cittadino attivo, qualsiasi tipo di esternazione è destinata a durare in eterno. Si comprende allora come qualunque espressione violenta e discriminatoria abbia un impatto maggiore sulla vittima quando avviene per mezzo di essa.
Detto questo, alla luce della recente emergenza democratica e di un fenomeno che non sembra arrestarsi, sanzionare espressioni di odio o manifestazioni discriminatorie per il semplice fatto che siano avvenute attraverso il Web, indipendentemente dall’effettività con cui esse daranno seguito ad ulteriori esternazioni da parte di terzi, è un importante segnale di tutela dei principi democratici. Il tutto assume maggiore rilievo quando ad essere sanzionati siano soggetti politicamente noti, in quanto il più recente orientamento giurisprudenziale, appunto, sembra perseguire la finalità di responsabilizzare proprio coloro che hanno un largo bacino di visibilità, al fine di evitare che, per reclutare consensi, si lascino fomentare da esternazioni in completo spregio dei valori su cui regge una società democratica.


1 Floridi, L. (2017). La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo. Milano: Raffaello Cortina.
2 Facebook. Su Facebook non sono consentiti discorsi di incitamento all’odio poiché creano un ambiente di intimidazione ed esclusione e, in alcuni casi, possono promuovere violenza reale. Definiamo i discorsi di incitamento all’odio come un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. Offriamo protezione contro gli attacchi in base all’età se questa è associata a un’altra caratteristica protetta. Inoltre, offriamo determinate protezioni per lo stato di immigrato. Definiamo l’attacco come discorsi violenti o disumanizzanti, stereotipi nocivi, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all’esclusione o alla segregazione. Gli attacchi vengono suddivisi in tre livelli di gravità, descritti di seguito. Talvolta si condividono contenuti altrui che incitano all’odio con lo scopo di sensibilizzare o informare le altre persone. In alcuni casi, parole o termini che potrebbero in altro modo violare i nostri standard vengono usati in modo autoreferenziale o per rafforzare una causa. Talvolta le persone esprimono disprezzo nell’ambito della rottura di una relazione. Altre volte usano un linguaggio che esclude esplicitamente un genere per controllare le iscrizioni a un gruppo di supporto legato alla salute o dai toni positivi, ad esempio un gruppo sull’allattamento al seno riservato alle donne. In tutti questi casi, consentiamo il contenuto, ma ci aspettiamo che le persone indichino chiaramente la loro intenzione, aiutandoci a capire meglio perché lo hanno condiviso. Quando l’intenzione non è chiara, possiamo rimuovere il contenuto. Inoltre, riteniamo che l’uso della propria identità spinga le persone a essere più responsabili quando condividono questi tipi di commenti.
Twitter. Condotta che incita all’odio: non puoi promuovere la violenza contro altre persone, attaccarle o minacciarle sulla base di razza, etnia, origine nazionale, casta, orientamento sessuale, sesso, identità sessuale, religione, età, disabilità o malattia grave. Inoltre, non accettiamo account il cui scopo primario sia incitare le persone a nuocere ad altri sulla base di queste categorie. Immagini e nomi che incitano all’odio: non puoi utilizzare immagini o simboli che incitano all’odio nella tua immagine o intestazione del profilo. Inoltre, non puoi utilizzare il tuo nome utente, il nome visualizzato o la bio del profilo per commettere abusi, come
molestare qualcuno o esprimere odio nei confronti di una persona, un gruppo o una categoria protetta
.
YouTube. L’incitamento all’odio non è consentito su YouTube. Verranno rimossi i contenuti che incitano alla violenza o all’odio nei confronti di individui o gruppi sulla base di una qualsiasi delle seguenti caratteristiche: età, casta, disabilità etnia, identità ed espressione di genere, nazionalità, razza, condizione di immigrato, religione, sesso/genere, orientamento sessuale, condizione di vittima di un grave evento violento e di famigliare di una vittima, condizione di veterano. Se individui contenuti che violano queste norme, segnalali. Le istruzioni per segnalare eventuali violazioni delle Norme della community sono disponibili qui. Se hai trovato più video o commenti che vorresti segnalare, hai la possibilità di segnalare il canale.
3 Cass. Pen. 36906/2015
4 Corte Edu, Feret c. Belgio, ric. n. 15615/07
5 Tribunale, Roma, 23/02/2020. La libertà di manifestazione del pensiero non include discorsi ostili e discriminatori e basati sull’intolleranza (vietati a vari livelli dall’ordinamento interno e sovranazionale). Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo e tale obbligo è imposto anche, entro certi limiti, ai social network come Facebook.