Il mancato pagamento del canone da parte dei conduttori di locazione commerciale durante il periodo di lockdown si può considerare come “giustificato” quando i commercianti non hanno potuto esercitare la loro attività a causa delle disposizioni di chiusura ordinate dai DPCM.
Il tribunale di Venezia con l’ordinanza del 28 luglio ha impostato a due parti di trovare un’accordo su una percentuale di riduzione del canone nel periodo che va da marzo a maggio 2020.
Il giudice ha evidenziato come permanga l’obbligo di saldare le somme dovute, giustificando il ritardo del pagamento, e che non esiste una norma che elimini l’obbligo di pagare i canoni.
La tendenza delle pronunce dei giudici in materia di sfratto sta portando a numerosi rigetti poichè in molti casi la richiesta da parte del locatario ha ad oggetto somme che gli sarebbero dovute essere riconosciute nel periodo del lockdown.
Per i giudici non si parla di “impossibilità assoluta di godimento dell’immobile”, ma di “impossibilità soltanto parziale”, considerato che i beni immobili sono rimasti nella disponibilità del conduttore, che li ha usati come deposito.
Vengono richiamati gli articoli 1256, 1258 e 1464 del Codice civile che giustificano il mancato pagamento del canone o una sua riduzione per impossibilità parziale temporanea di godere del bene, quando la causa non è imputabile al conduttore.
Questo principio è perfettamente applicabile alle dinamiche avvenute in periodo di “lockdown” in quanto la morosità non è conseguenza di una volontà di non adempiere al pagamento del canone ma “dall’effettiva contingenza derivante dall’emergenza sanitaria e dalla connessa normativa restrittiva”.