L’ascolto giudiziario del minore

Articolo a cura dell’Avv.ssa Ivana Consolo

Ascolto giudiziario del minore

Indice

1. Introduzione
2. Discernimento ed ascolto del minore
3. L’età dell’ascolto
4. La rilevanza dell’ascolto e la pratica giudiziaria

1. Introduzione

In questo articolo ho voluto trattare (senza pretesa alcuna di esaustività) un tema molto delicato, un tema che non attiene al solo piano squisitamente giuridico, me che inevitabilmente coinvolge altre discipline, in primis la Psicologia.
Mi sono voluta occupare del minore d’età, della sua capacità di discernimento, dell’importanza del suo ascolto in sede giudiziaria, e l’ho fatto partendo da concetti generali e multidisciplinari, per poi concludere sul piano della concretezza e della pratica giudiziaria.
Occupandomi professionalmente spesso e volentieri di Diritto di Famiglia, mi è capitato sovente di dovermi relazionare con le vicissitudini dei fanciulli costretti a vivere esperienze non proprio felici o facili; ho quindi avuto modo di sperimentare l’importanza dell’ascolto giudiziario del minore, nonché di verificare in prima persona le modalità con cui lo stesso avviene.
Il mio articolo vuole essere una “piccola e modesta summa” delle nozioni apprese studiando e delle esperienze vissute lavorando.

2. Discernimento ed ascolto del minore

Il Secolo appena trascorso, è stato da molti considerato come “un Secolo Paidocentrico”, in quanto il minore d’età ha conquistato un ruolo centrale nella Legislazione Internazionale e Comunitaria, nonché negli Ordinamenti Statuali interni.
Testi di primaria rilevanza, quali la Convenzione di New York del 1989 e la Convenzione di Strasburgo del 1996, hanno “sdoganato” la figura del fanciullo nel Diritto, ed hanno aperto la strada verso l’elaborazione di una nozione di fondamentale importanza: la capacità di discernimento del minore.
Volendo cercare di fornire una definizione di capacità di discernimento, si può dire che essa si sostanzia nel diritto di ogni individuo di dirigersi liberamente e di attivarsi secondo le sue personalissime istanze, il tutto per la realizzazione dei progetti personali di vita. Chiunque o qualsiasi cosa impedisca tutto ciò, arreca un pregiudizio alla persona.
È dotato di discernimento colui il quale sia in grado di comprendere ciò che è meglio per se stesso, di avere opinioni ed aspirazioni, ma principalmente di operare delle scelte autonome, ovvero svincolate dall’influenza o dal condizionamento dell’altrui volontà.
Con riferimento al minore, diviene interessante capire come la capacità di discernimento possa assumere concreta rilevanza; ecco quindi che diventa essenziale un’attività tanto delicata quanto fondamentale: l’ascolto del fanciullo.
Difatti, la consapevolezza che il bambino abbia la capacità di farsi delle opinioni, di avere delle idee, o di compiere delle scelte autonome, serve a ben poco se poi non si ascolta il punto di vista del diretto interessato.
Bisogna dire che ha sempre prevalso un latente atteggiamento di diffidenza verso l’utilità dell’ascolto del minore, soprattutto in ambito giudiziario, tanto che si è arrivati ad affermarne persino la nocività.
Fino a non molto tempo fa, si sosteneva che un Giudice non dovesse ascoltare il bambino direttamente, e tale concezione la si giustificava con le argomentazioni di seguito elencate:

  • il Giudice non è capace di ascoltare un bambino; a riprova di un tale assunto si portava l’esempio dei Giudici che, quando ascoltano un minore i cui genitori si separano, pongono lui la classica ed unica domanda – “con chi vuoi stare, con la mamma o con il papà?” – ovvero la sola domanda che ad un bambino non va assolutamente fatta;
  • il bambino prova turbamento nell’essere interrogato in sede giudiziaria;
  • il bambino nell’essere ascoltato si carica, qualunque sia il giudizio che lo riguardi, di una responsabilità troppo grande;
  • infine, l’ascolto del fanciullo non è utile, perché il minore è facilmente influenzabile dall’azione degli adulti, o naturalmente tendente alla fantasiosità.

Fortunatamente, l’atteggiamento negativo nei confronti dell’audizione del minore è stato gradualmente superato.
Psicologia, Psicoanalisi, e Scienza dell’Educazione, concordano nell’asserire che il bambino ha bisogno di essere ascoltato; secondo tali discipline, l’ascolto assurge al rango di bisogno primario del minore, ed il procedimento giudiziario viene indicato come uno dei campi fondamentali dell’ascolto, ponendo bene in evidenza quanto sia importante operare un radicale cambio di prospettiva: non ci si deve più porre l’interrogativo “se ascoltare”, ma occorre porsi il problema di “come ascoltare” il fanciullo.
La valorizzazione della volontà del bambino attraverso la previsione della obbligatorietà del suo ascolto, è dettata dalla constatazione che la valutazione dell’interesse minorile non può essere condotta sulla base di un generico, aprioristico, ed astratto criterio, ma soltanto in rapporto alle reali esigenze del caso concreto, le quali non possono che emergere da un diretto e personale colloquio col soggetto interessato.
Non si tratta di un colloquio clinico o di un esame psicologico, ma semplicemente dell’occasione in cui il bambino esprime, davanti all’Autorità Giudiziaria che deve decidere nel suo interesse, le proprie aspirazioni e la propria personalità.
Dalla parte del fanciullo, l’ascolto può essere definito come il diritto, dopo essere stato informato, di esprimere ciò che pensa, di avere un interlocutore che gli presti attenzione e che sia capace di comprenderlo, di essere in buona sostanza considerato in ciò che dice.
Dalla parte dell’interlocutore adulto, invece, l’ascolto non consiste solo in un’azione (il sentire), ma anche e principalmente in una particolare attenzione (la comprensione).
La persona adulta deve attribuire all’opinione del bambino un rilievo psicologico nel momento dell’ascolto, ed un rilievo giuridico nel momento della deliberazione, la quale dovrà esplicitare, fra i punti della motivazione, la considerazione della medesima opinione.
La complessità dell’ascolto richiede che siano definite figure professionali specifiche; per un ascolto di qualità è necessario rispettare ed esplicitare il punto di vista del bambino, senza conferirgli a priori né lo statuto di fantasia, né la prerogativa di rappresentare sempre la realtà fattuale.
È necessario ascoltare e porsi in sintonia con le emozioni del fanciullo, senza alcuna sollecitazione o forzatura; occorre recepire i suoi giudizi senza considerarli né inadeguati, né superiori rispetto a quelli degli adulti che lo circondano.

3. L’età dell’ascolto

Ma qual è l’età a partire dalla quale il minore deve essere ascoltato?
La risposta più comune, nonché corretta, appare la seguente: al di sopra dei dieci – dodici anni, l’obbligo di sentire il minore prescinde dalla capacità di discernimento; mentre al di sotto di questa età, l’obbligo di ascolto è legato a quella capacità che, ove ritenuta presente e sufficiente, lo rende necessario.
Si pone dunque il problema di come accertare la sussistenza del discernimento in un dato soggetto.
A dire il vero, non è possibile definire con precisione il momento esatto in cui si acquisisce tale capacità; inoltre essa cresce e si sviluppa con il ragazzo, e quindi occorrerebbe definire il livello al quale si considera raggiunta o sufficiente.
Storicamente, si può ricordare che nella nostra cultura la capacità di discernimento veniva ritenuta acquisita attorno ai sei – sette anni, la cosiddetta “aetas discretionis”.
A quest’età, secondo la Chiesa Cattolica, il bambino inizia a comprendere il significato di scelte di fede e di condotta, divenendo quindi capace di peccare ed ammissibile alla Confessione ed alla Comunione. Da considerarsi poi che anche la scuola si inizia a sei anni.
La Psicologia conferma che verso questa età il bambino normalmente acquisisce determinate categorie di pensiero logico ed il principio di realtà.
Un bambino normodotato, di regola già verso i sette – otto anni, sviluppa competenze concettuali che via via accresce fino al raggiungimento (attorno ai dodici anni) delle capacità logico – formali.
Sempre attorno agli otto anni, alcuni studiosi sostengono che il minore possa essere in grado di comunicare con il Giudice.
Sicuramente, un bambino abbandonato o abusato avrà minore discernimento, perché i danni subiti hanno generato in lui confusione ed insicurezza; ma è proprio in questi casi che diviene ancora più importante che il Giudice lo ascolti e gli parli.
Ecco perché il criterio migliore per individuare la sussistenza o meno del discernimento, appare quello cosiddetto “casistico”; in natura non esistono partizioni nette o rigorose; ogni persona raggiunge la propria maturità fisica, mentale, e spirituale, in un momento che solo tendenzialmente è uguale per tutti.
Attribuire in maniera aprioristica ed automatica la capacità di prestare il consenso, e l’idoneità ad essere ascoltati, verso il raggiungimento di prefissate soglie di età, rischia di creare irrigidimenti pericolosi proprio per il minore, stretto tra l’alternativa protezionistica e quella partecipativa.
L’anticipo dell’ascolto giudiziario a partire dai sette – otto anni, rappresenta un riconoscimento dell’identità e della soggettività del bambino, senza tuttavia escludere la necessità di considerare adeguatamente, e di volta in volta, le molteplici sfaccettature di ogni singola fattispecie.

4. La rilevanza dell’ascolto e la pratica giudiziaria

Pur non rappresentando uno strumento di autodifesa, la considerazione del discernimento minorile consente al fanciullo di partecipare in primis alla sua tutela.
Il bambino sa che il Giudice rappresenta quella persona che prenderà delle decisioni importanti per la sua vita, quindi sente talvolta il bisogno di aprirsi a lui e di comunicargli tutto ciò che vuole.
Questa necessità si amplifica soprattutto se, come già si accennava in precedenza, il minore ha attraversato delle esperienze traumatiche quali l’abbandono; infatti, come ogni uomo, anche il bambino ha un’esigenza psicobiologica di mettere in parola qualcosa di spiacevole che ha vissuto.
La parola diventa un mezzo per ritornare protagonista, e passare da una situazione di passività all’essere attivo.
Un bambino, la cui vita può essere totalmente cambiata da una decisione giudiziaria, trova sollievo incontrando un interlocutore, e scoprendo una modalità comunicativa.
Per tutte queste ragioni, la capacità di discernimento e la sua considerazione rappresentano un fondamentale strumento di emancipazione minorile.
Il vero problema, che resta del tutto aperto, è quello relativo all’individuazione di idonei strumenti di sostegno, indispensabili per rendere l’ascolto funzionale allo scopo per il quale è richiesto.
Le cosiddette “azioni positive”, ovvero le misure messe a disposizione per garantire al minore una posizione di non discriminazione e di effettiva partecipazione, assumono un rilevo ineludibile, e meriterebbero un maggiore impegno da parte di tutti: Legislatore ed Operatori di Giustizia.
L’esperienza e la pratica professionale, mi consentono di fare alcune osservazioni.
Innanzitutto, è chiaro ed evidente che esistano due “dimensioni” totalmente incomparabili: l’attività dei Tribunali per i Minorenni, e l’attività dei Tribunali Ordinari.
Nei Tribunali per i Minorenni, l’ascolto del fanciullo è una realtà.
Il minore viene ascoltato secondo modalità corrette, viene assistito da figure professionali ad hoc, e viene inserito in percorsi adeguati, tali da rendere la sua “esperienza giudiziaria” la più naturale e positiva possibile.
Ho avuto modo di “toccare con mano” la professionalità dei Giudici Minorili, rimanendo piacevolmente sorpresa per come, finita l’udienza, e quindi l’audizione del minore, i Giudici si preoccupassero che il fanciullo venisse accompagnato in appositi ambienti ricreativi (presenti all’interno dello stesso Tribunale), ove Psicologi, o altro personale competente, avrebbe poi seguito il bimbo in attività rilassanti e ludiche.
Ricordo di avere personalmente assistito ad un episodio veramente bello e toccante: un Giudice Minorile, finita l’udienza, si è preoccupato di recarsi presso i locali di “ricreazione” di cui sopra, al fine di verificare personalmente che il bambino che aveva precedentemente ascoltato stesse bene, e fosse sereno.
Bene, questa appena descritta, è la dimensione giudiziaria adeguata, quella che ben traduce in realtà i principi analizzati nei paragrafi precedenti.
Ma esiste anche un’altra realtà, quella dei Tribunali Ordinari, ove pure i minori vengono convocati ed ascoltati.
Qui la dimensione è totalmente differente.
La mia esperienza professionale mi ha portato ad assistere ad audizioni realizzate in un contesto alquanto stressante per il fanciullo.
L’attenzione, la cura, e la professionalità dei Giudici, non sono in discussione.
Ma l’ambiente è decisamente inadeguato: non esistono percorsi o contesti ad hoc, non vi sono luoghi ricreativi in cui accogliere il fanciullo prima e dopo l’audizione, e si finisce con il far vivere al minore un momento di grande tensione.
Il bambino si ritrova nei brulicanti corridoi di un Palazzo di Giustizia, vede la più varia umanità passargli davanti, assiste al frenetico via vai degli Avvocati, ascolta inevitabilmente i discorsi che si fanno nell’attesa dell’udienza.
Ebbene, non è proprio il massimo!!
Occorre che l’ascolto del minore possa in concreto svolgersi ovunque secondo le perfette condizioni esistenti nei Tribunali per i Minorenni; in alternativa, sarebbe il caso di avviare quel processo di “specializzazione” dei Tribunali che possa far sì che si realizzino appositi Tribunali della Famiglia, o comunque ambienti separati ed attrezzati all’interno dei Tribunali Ordinari, in cui svolgere in modo impeccabile un’attività tanto delicata quanto importante quale è l’ascolto del minore.
La mancata adozione di tali accorgimenti, potrebbe comportare il rischio che, in determinati contesti, la libertà di autodeterminazione ed il diritto di partecipazione del fanciullo si riducano ad una chimera.
In conclusione, mi piace formulare solo una riflessione: dobbiamo convincerci che il minore è “persona”, con una sua dignità, con una sua personalità sebbene in fieri, ma soprattutto con un universo interiore del quale l’adulto, sia esso Giudice, Legislatore, o genitore, deve debitamente tenere conto. Una Società compiutamente evoluta sotto ogni suo aspetto, è soltanto quella Società capace di ascoltare la voce di ogni suo componente, principalmente di quelli più piccoli ed indifesi.

ascolto giudiziario del minore

Indice

1. Introduzione
2. Discernimento ed ascolto del minore
3. L’età dell’ascolto
4. La rilevanza dell’ascolto e la pratica giudiziaria

1. Introduzione

In questo articolo ho voluto trattare (senza pretesa alcuna di esaustività) un tema molto delicato, un tema che non attiene al solo piano squisitamente giuridico, me che inevitabilmente coinvolge altre discipline, in primis la Psicologia.
Mi sono voluta occupare del minore d’età, della sua capacità di discernimento, dell’importanza del suo ascolto in sede giudiziaria, e l’ho fatto partendo da concetti generali e multidisciplinari, per poi concludere sul piano della concretezza e della pratica giudiziaria.
Occupandomi professionalmente spesso e volentieri di Diritto di Famiglia, mi è capitato sovente di dovermi relazionare con le vicissitudini dei fanciulli costretti a vivere esperienze non proprio felici o facili; ho quindi avuto modo di sperimentare l’importanza dell’ascolto giudiziario del minore, nonché di verificare in prima persona le modalità con cui lo stesso avviene.
Il mio articolo vuole essere una “piccola e modesta summa” delle nozioni apprese studiando e delle esperienze vissute lavorando.

2. Discernimento ed ascolto del minore

Il Secolo appena trascorso, è stato da molti considerato come “un Secolo Paidocentrico”, in quanto il minore d’età ha conquistato un ruolo centrale nella Legislazione Internazionale e Comunitaria, nonché negli Ordinamenti Statuali interni.
Testi di primaria rilevanza, quali la Convenzione di New York del 1989 e la Convenzione di Strasburgo del 1996, hanno “sdoganato” la figura del fanciullo nel Diritto, ed hanno aperto la strada verso l’elaborazione di una nozione di fondamentale importanza: la capacità di discernimento del minore.
Volendo cercare di fornire una definizione di capacità di discernimento, si può dire che essa si sostanzia nel diritto di ogni individuo di dirigersi liberamente e di attivarsi secondo le sue personalissime istanze, il tutto per la realizzazione dei progetti personali di vita. Chiunque o qualsiasi cosa impedisca tutto ciò, arreca un pregiudizio alla persona.
È dotato di discernimento colui il quale sia in grado di comprendere ciò che è meglio per se stesso, di avere opinioni ed aspirazioni, ma principalmente di operare delle scelte autonome, ovvero svincolate dall’influenza o dal condizionamento dell’altrui volontà.
Con riferimento al minore, diviene interessante capire come la capacità di discernimento possa assumere concreta rilevanza; ecco quindi che diventa essenziale un’attività tanto delicata quanto fondamentale: l’ascolto del fanciullo.
Difatti, la consapevolezza che il bambino abbia la capacità di farsi delle opinioni, di avere delle idee, o di compiere delle scelte autonome, serve a ben poco se poi non si ascolta il punto di vista del diretto interessato.
Bisogna dire che ha sempre prevalso un latente atteggiamento di diffidenza verso l’utilità dell’ascolto del minore, soprattutto in ambito giudiziario, tanto che si è arrivati ad affermarne persino la nocività.
Fino a non molto tempo fa, si sosteneva che un Giudice non dovesse ascoltare il bambino direttamente, e tale concezione la si giustificava con le argomentazioni di seguito elencate:

  • il Giudice non è capace di ascoltare un bambino; a riprova di un tale assunto si portava l’esempio dei Giudici che, quando ascoltano un minore i cui genitori si separano, pongono lui la classica ed unica domanda – “con chi vuoi stare, con la mamma o con il papà?” – ovvero la sola domanda che ad un bambino non va assolutamente fatta;
  • il bambino prova turbamento nell’essere interrogato in sede giudiziaria;
  • il bambino nell’essere ascoltato si carica, qualunque sia il giudizio che lo riguardi, di una responsabilità troppo grande;
  • infine, l’ascolto del fanciullo non è utile, perché il minore è facilmente influenzabile dall’azione degli adulti, o naturalmente tendente alla fantasiosità.

Fortunatamente, l’atteggiamento negativo nei confronti dell’audizione del minore è stato gradualmente superato.
Psicologia, Psicoanalisi, e Scienza dell’Educazione, concordano nell’asserire che il bambino ha bisogno di essere ascoltato; secondo tali discipline, l’ascolto assurge al rango di bisogno primario del minore, ed il procedimento giudiziario viene indicato come uno dei campi fondamentali dell’ascolto, ponendo bene in evidenza quanto sia importante operare un radicale cambio di prospettiva: non ci si deve più porre l’interrogativo “se ascoltare”, ma occorre porsi il problema di “come ascoltare” il fanciullo.
La valorizzazione della volontà del bambino attraverso la previsione della obbligatorietà del suo ascolto, è dettata dalla constatazione che la valutazione dell’interesse minorile non può essere condotta sulla base di un generico, aprioristico, ed astratto criterio, ma soltanto in rapporto alle reali esigenze del caso concreto, le quali non possono che emergere da un diretto e personale colloquio col soggetto interessato.
Non si tratta di un colloquio clinico o di un esame psicologico, ma semplicemente dell’occasione in cui il bambino esprime, davanti all’Autorità Giudiziaria che deve decidere nel suo interesse, le proprie aspirazioni e la propria personalità.
Dalla parte del fanciullo, l’ascolto può essere definito come il diritto, dopo essere stato informato, di esprimere ciò che pensa, di avere un interlocutore che gli presti attenzione e che sia capace di comprenderlo, di essere in buona sostanza considerato in ciò che dice.
Dalla parte dell’interlocutore adulto, invece, l’ascolto non consiste solo in un’azione (il sentire), ma anche e principalmente in una particolare attenzione (la comprensione).
La persona adulta deve attribuire all’opinione del bambino un rilievo psicologico nel momento dell’ascolto, ed un rilievo giuridico nel momento della deliberazione, la quale dovrà esplicitare, fra i punti della motivazione, la considerazione della medesima opinione.
La complessità dell’ascolto richiede che siano definite figure professionali specifiche; per un ascolto di qualità è necessario rispettare ed esplicitare il punto di vista del bambino, senza conferirgli a priori né lo statuto di fantasia, né la prerogativa di rappresentare sempre la realtà fattuale.
È necessario ascoltare e porsi in sintonia con le emozioni del fanciullo, senza alcuna sollecitazione o forzatura; occorre recepire i suoi giudizi senza considerarli né inadeguati, né superiori rispetto a quelli degli adulti che lo circondano.

3. L’età dell’ascolto

Ma qual è l’età a partire dalla quale il minore deve essere ascoltato?
La risposta più comune, nonché corretta, appare la seguente: al di sopra dei dieci – dodici anni, l’obbligo di sentire il minore prescinde dalla capacità di discernimento; mentre al di sotto di questa età, l’obbligo di ascolto è legato a quella capacità che, ove ritenuta presente e sufficiente, lo rende necessario.
Si pone dunque il problema di come accertare la sussistenza del discernimento in un dato soggetto.
A dire il vero, non è possibile definire con precisione il momento esatto in cui si acquisisce tale capacità; inoltre essa cresce e si sviluppa con il ragazzo, e quindi occorrerebbe definire il livello al quale si considera raggiunta o sufficiente.
Storicamente, si può ricordare che nella nostra cultura la capacità di discernimento veniva ritenuta acquisita attorno ai sei – sette anni, la cosiddetta “aetas discretionis”.
A quest’età, secondo la Chiesa Cattolica, il bambino inizia a comprendere il significato di scelte di fede e di condotta, divenendo quindi capace di peccare ed ammissibile alla Confessione ed alla Comunione. Da considerarsi poi che anche la scuola si inizia a sei anni.
La Psicologia conferma che verso questa età il bambino normalmente acquisisce determinate categorie di pensiero logico ed il principio di realtà.
Un bambino normodotato, di regola già verso i sette – otto anni, sviluppa competenze concettuali che via via accresce fino al raggiungimento (attorno ai dodici anni) delle capacità logico – formali.
Sempre attorno agli otto anni, alcuni studiosi sostengono che il minore possa essere in grado di comunicare con il Giudice.
Sicuramente, un bambino abbandonato o abusato avrà minore discernimento, perché i danni subiti hanno generato in lui confusione ed insicurezza; ma è proprio in questi casi che diviene ancora più importante che il Giudice lo ascolti e gli parli.
Ecco perché il criterio migliore per individuare la sussistenza o meno del discernimento, appare quello cosiddetto “casistico”; in natura non esistono partizioni nette o rigorose; ogni persona raggiunge la propria maturità fisica, mentale, e spirituale, in un momento che solo tendenzialmente è uguale per tutti.
Attribuire in maniera aprioristica ed automatica la capacità di prestare il consenso, e l’idoneità ad essere ascoltati, verso il raggiungimento di prefissate soglie di età, rischia di creare irrigidimenti pericolosi proprio per il minore, stretto tra l’alternativa protezionistica e quella partecipativa.
L’anticipo dell’ascolto giudiziario a partire dai sette – otto anni, rappresenta un riconoscimento dell’identità e della soggettività del bambino, senza tuttavia escludere la necessità di considerare adeguatamente, e di volta in volta, le molteplici sfaccettature di ogni singola fattispecie.

4. La rilevanza dell’ascolto e la pratica giudiziaria

Pur non rappresentando uno strumento di autodifesa, la considerazione del discernimento minorile consente al fanciullo di partecipare in primis alla sua tutela.
Il bambino sa che il Giudice rappresenta quella persona che prenderà delle decisioni importanti per la sua vita, quindi sente talvolta il bisogno di aprirsi a lui e di comunicargli tutto ciò che vuole.
Questa necessità si amplifica soprattutto se, come già si accennava in precedenza, il minore ha attraversato delle esperienze traumatiche quali l’abbandono; infatti, come ogni uomo, anche il bambino ha un’esigenza psicobiologica di mettere in parola qualcosa di spiacevole che ha vissuto.
La parola diventa un mezzo per ritornare protagonista, e passare da una situazione di passività all’essere attivo.
Un bambino, la cui vita può essere totalmente cambiata da una decisione giudiziaria, trova sollievo incontrando un interlocutore, e scoprendo una modalità comunicativa.
Per tutte queste ragioni, la capacità di discernimento e la sua considerazione rappresentano un fondamentale strumento di emancipazione minorile.
Il vero problema, che resta del tutto aperto, è quello relativo all’individuazione di idonei strumenti di sostegno, indispensabili per rendere l’ascolto funzionale allo scopo per il quale è richiesto.
Le cosiddette “azioni positive”, ovvero le misure messe a disposizione per garantire al minore una posizione di non discriminazione e di effettiva partecipazione, assumono un rilevo ineludibile, e meriterebbero un maggiore impegno da parte di tutti: Legislatore ed Operatori di Giustizia.
L’esperienza e la pratica professionale, mi consentono di fare alcune osservazioni.
Innanzitutto, è chiaro ed evidente che esistano due “dimensioni” totalmente incomparabili: l’attività dei Tribunali per i Minorenni, e l’attività dei Tribunali Ordinari.
Nei Tribunali per i Minorenni, l’ascolto del fanciullo è una realtà.
Il minore viene ascoltato secondo modalità corrette, viene assistito da figure professionali ad hoc, e viene inserito in percorsi adeguati, tali da rendere la sua “esperienza giudiziaria” la più naturale e positiva possibile.
Ho avuto modo di “toccare con mano” la professionalità dei Giudici Minorili, rimanendo piacevolmente sorpresa per come, finita l’udienza, e quindi l’audizione del minore, i Giudici si preoccupassero che il fanciullo venisse accompagnato in appositi ambienti ricreativi (presenti all’interno dello stesso Tribunale), ove Psicologi, o altro personale competente, avrebbe poi seguito il bimbo in attività rilassanti e ludiche.
Ricordo di avere personalmente assistito ad un episodio veramente bello e toccante: un Giudice Minorile, finita l’udienza, si è preoccupato di recarsi presso i locali di “ricreazione” di cui sopra, al fine di verificare personalmente che il bambino che aveva precedentemente ascoltato stesse bene, e fosse sereno.
Bene, questa appena descritta, è la dimensione giudiziaria adeguata, quella che ben traduce in realtà i principi analizzati nei paragrafi precedenti.
Ma esiste anche un’altra realtà, quella dei Tribunali Ordinari, ove pure i minori vengono convocati ed ascoltati.
Qui la dimensione è totalmente differente.
La mia esperienza professionale mi ha portato ad assistere ad audizioni realizzate in un contesto alquanto stressante per il fanciullo.
L’attenzione, la cura, e la professionalità dei Giudici, non sono in discussione.
Ma l’ambiente è decisamente inadeguato: non esistono percorsi o contesti ad hoc, non vi sono luoghi ricreativi in cui accogliere il fanciullo prima e dopo l’audizione, e si finisce con il far vivere al minore un momento di grande tensione.
Il bambino si ritrova nei brulicanti corridoi di un Palazzo di Giustizia, vede la più varia umanità passargli davanti, assiste al frenetico via vai degli Avvocati, ascolta inevitabilmente i discorsi che si fanno nell’attesa dell’udienza.
Ebbene, non è proprio il massimo!!
Occorre che l’ascolto del minore possa in concreto svolgersi ovunque secondo le perfette condizioni esistenti nei Tribunali per i Minorenni; in alternativa, sarebbe il caso di avviare quel processo di “specializzazione” dei Tribunali che possa far sì che si realizzino appositi Tribunali della Famiglia, o comunque ambienti separati ed attrezzati all’interno dei Tribunali Ordinari, in cui svolgere in modo impeccabile un’attività tanto delicata quanto importante quale è l’ascolto del minore.
La mancata adozione di tali accorgimenti, potrebbe comportare il rischio che, in determinati contesti, la libertà di autodeterminazione ed il diritto di partecipazione del fanciullo si riducano ad una chimera.
In conclusione, mi piace formulare solo una riflessione: dobbiamo convincerci che il minore è “persona”, con una sua dignità, con una sua personalità sebbene in fieri, ma soprattutto con un universo interiore del quale l’adulto, sia esso Giudice, Legislatore, o genitore, deve debitamente tenere conto. Una Società compiutamente evoluta sotto ogni suo aspetto, è soltanto quella Società capace di ascoltare la voce di ogni suo componente, principalmente di quelli più piccoli ed indifesi.