La contraffazione, l’alterazione e la riproduzione delle opere d’arte

Ai sensi dell’art. 178, lett. a), del D.lgs. n. 42 del 2004 si prevede la pena della reclusione da tre mesi fino a quattro anni e la multa da euro 103 a euro 3.099 per “chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico”.

Opere d'arte

Per prima cosa, occorre sottolineare che, nonostante l’art. 178 sia inserito all’interno del corpus del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, la norma in esame è applicabile non soltanto quando oggetto di contraffazione siano le opere qualificabili come beni culturali – cioè quelle cose mobili o immobili rientranti nelle categorie dell’art. 10 e 11 del D.lgs. n. 42/2004 [1], ma opera in relazione a tutte le opere d’arte, incluse quelle di autore vivente o aventi meno di settant’anni [2]; parimenti, è irrilevante che l’autore sia italiano, purché la contraffazione si realizzi in Italia.
Ai fini di una maggior comprensione, la differenza fra bene culturale e opera d’arte, si può riassumere nei seguenti termini: i beni culturali si caratterizzano per il valore storico, culturale e artistico per il Paese, sono sottoposti ad uno speciale regime amministrativo e tutelati secondo il citato Codice. L’opera d’arte, invece, si sottrae da un giudizio in termini di valore, sono disciplinate dal Diritto d’autore (L. 633/1941) e tutelate solo in virtù del fatto di essere espressione della creatività umana.
Analizziamo, ora, gli elementi strutturali della norma.
In primo luogo, si tratta di un reato plurioffensivo che tutela il bene giuridico costituito della pubblica fede (come i delitti di contraffazione previsti dal Codice penale) e, di conseguenza, si ritiene applicabile la causa di esclusione della punibilità nell’ipotesi del cd. falso grossolano ossia quando la falsità sia ictu oculi evidente secondo la valutazione del consumatore medio.
La fattispecie in esame protegge, altresì, l’integrità del patrimonio culturale ed artistico nonché l’interesse e la regolarità degli scambi [3].
Il reato in esame è un delitto comune, come suggerisce sia il dato letterale della norma, “Chiunque”, sia l’assenza di qualsiasi richiamo esplicito o implicito a soggetti qualificati; tant’è che, qualora le condotte tipiche vengano commesse nell’esercizio di un’attività commerciale, è prevista, ai sensi del secondo comma dell’art. 178, una circostanza aggravante e la pena accessoria dell’interdizione a norma dell’art. 30 c.p.
In proposito, si ricorda che gli stessi soggetti sono sottoposti all’obbligo, ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. n. 42/2004, di redigere la documentazione necessaria attestante l’autenticità dell’opera.
Per quanto attiene l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico costituito dal fine di trarre profitto (irrilevante, invece, che sia illecito).
Sotto il profilo materiale, occorre distinguere le tre condotte citate: la contraffazione, l’alterazione e la riproduzione. È opportuno evidenziare come la norma non fornisca alcuna descrizione delle condotte menzionate, la cui definizione è ricavabile dalla prassi e dalla giurisprudenza.
Con il termine contraffazione si fa riferimento all’imitazione pedissequa dell’opera in modo che questa appaia autentica; a tal fine, è irrilevante la sussistenza della cd. sottoscrizione abusiva dell’opera da parte del falsario, essendo sufficiente che l’imitazione dell’opera sia credibile e finalizzata al predetto intento mistificatorio.
Si ha alterazione, invece, quando il soggetto agente non crei un’opera ex novo come nell’ipotesi di contraffazione, bensì ponga in essere un’attività mediante la quale venga modificata l’opera originale preesistente. L’alterazione può essere funzionale, ad esempio, ad abbassare o celare il valore dell’opera apportando modifiche che incidono sull’epoca di realizzazione o sull’autore della stessa [4].
Anche il restauro può teoricamente rappresentare un’alterazione, ma qualora non abbia “ricostruito in modo determinante l’opera originale“, non assume rilevanza penale (Art. 179).
Infine, con riproduzione si fa riferimento alla creazione di una copia [5] dell’opera particolarmente fedele all’originale. In proposito, occorre premettere che l’autore dell’opera può autorizzare colui che legittimamente detenga la matrice a riprodurre un tot di esemplari dell’originale.
Pertanto, è opportuno chiedersi se costituisca riproduzione punibile ex art. 178, anche quella posta in essere da un soggetto autorizzato, ma che realizzi un numero di copie superiore rispetto a quelle consentite; oppure, se possa essere integrata la fattispecie in esame soltanto qualora l’opera venga riprodotta da un soggetto non legittimato.
La risposta si rinviene in relazione all’autenticità dell’opera.
Nel primo caso, l’autenticità non viene meno, proprio perché il soggetto agente si avvale della matrice originale che detiene legittimamente e, pertanto, non si può parlare di falso, ma, eventualmente, la riproduzione “eccessiva” costituirà una lesione del diritto d’autore punibile ai sensi dell’art. 171 della L. n. 633/1941; nella seconda ipotesi, invece, la riproduzione avviene secondo una proceduta non autorizzata e, pertanto, la copia così eseguita non può dirsi autentica.
In tema di trattamento sanzionatorio, oltre alla pena pari a tre mesi fino a quattro anni di reclusione e alla multa da euro 103 a euro 3.099, è prevista la confisca obbligatoria delle opere contraffate, alterate e riprodotte e, inoltre, delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Infine, ai sensi dell’art. 179 del D.lgs. n. 42 del 2004, è esclusa la punibilità della riproduzione di opere di pittura, di scultura o di grafica ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, quando, mediante annotazione scritta sull’opera ovvero mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita, vengano indicate espressamente come non autentiche.
In altre parole, la predetta causa di esclusione della punibilità opera soltanto in presenza di determinati requisiti, anche di natura formale.


[1] Art. 2: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
[2] Limite temporale aumentato da 50 a 70 anni con l’entrata in vigore della legge n. 124/2017.
[3] A. Lanzi, G.P. del Sasso, Il falso e il furto di opere d’arte, in  (a cura di) G. Negri – Clementi e S. Stabile, Il Diritto dell’arte, vol. III, ed. Skira, pag.170.
[4] F. E. Salamone, Argomenti di Diritto Penale dei Beni culturali, .G. Giappichelli, pag. 98.
[5] Il concetto di copia si distingue da quello di replica, la quale è intesa come una ripetizione da parte dell’autore.

opere d'arte

Per prima cosa, occorre sottolineare che, nonostante l’art. 178 sia inserito all’interno del corpus del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, la norma in esame è applicabile non soltanto quando oggetto di contraffazione siano le opere qualificabili come beni culturali – cioè quelle cose mobili o immobili rientranti nelle categorie dell’art. 10 e 11 del D.lgs. n. 42/2004 [1], ma opera in relazione a tutte le opere d’arte, incluse quelle di autore vivente o aventi meno di settant’anni [2]; parimenti, è irrilevante che l’autore sia italiano, purché la contraffazione si realizzi in Italia.
Ai fini di una maggior comprensione, la differenza fra bene culturale e opera d’arte, si può riassumere nei seguenti termini: i beni culturali si caratterizzano per il valore storico, culturale e artistico per il Paese, sono sottoposti ad uno speciale regime amministrativo e tutelati secondo il citato Codice. L’opera d’arte, invece, si sottrae da un giudizio in termini di valore, sono disciplinate dal Diritto d’autore (L. 633/1941) e tutelate solo in virtù del fatto di essere espressione della creatività umana.
Analizziamo, ora, gli elementi strutturali della norma.
In primo luogo, si tratta di un reato plurioffensivo che tutela il bene giuridico costituito della pubblica fede (come i delitti di contraffazione previsti dal Codice penale) e, di conseguenza, si ritiene applicabile la causa di esclusione della punibilità nell’ipotesi del cd. falso grossolano ossia quando la falsità sia ictu oculi evidente secondo la valutazione del consumatore medio.
La fattispecie in esame protegge, altresì, l’integrità del patrimonio culturale ed artistico nonché l’interesse e la regolarità degli scambi [3].
Il reato in esame è un delitto comune, come suggerisce sia il dato letterale della norma, “Chiunque”, sia l’assenza di qualsiasi richiamo esplicito o implicito a soggetti qualificati; tant’è che, qualora le condotte tipiche vengano commesse nell’esercizio di un’attività commerciale, è prevista, ai sensi del secondo comma dell’art. 178, una circostanza aggravante e la pena accessoria dell’interdizione a norma dell’art. 30 c.p.
In proposito, si ricorda che gli stessi soggetti sono sottoposti all’obbligo, ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. n. 42/2004, di redigere la documentazione necessaria attestante l’autenticità dell’opera.
Per quanto attiene l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico costituito dal fine di trarre profitto (irrilevante, invece, che sia illecito).
Sotto il profilo materiale, occorre distinguere le tre condotte citate: la contraffazione, l’alterazione e la riproduzione. È opportuno evidenziare come la norma non fornisca alcuna descrizione delle condotte menzionate, la cui definizione è ricavabile dalla prassi e dalla giurisprudenza.
Con il termine contraffazione si fa riferimento all’imitazione pedissequa dell’opera in modo che questa appaia autentica; a tal fine, è irrilevante la sussistenza della cd. sottoscrizione abusiva dell’opera da parte del falsario, essendo sufficiente che l’imitazione dell’opera sia credibile e finalizzata al predetto intento mistificatorio.
Si ha alterazione, invece, quando il soggetto agente non crei un’opera ex novo come nell’ipotesi di contraffazione, bensì ponga in essere un’attività mediante la quale venga modificata l’opera originale preesistente. L’alterazione può essere funzionale, ad esempio, ad abbassare o celare il valore dell’opera apportando modifiche che incidono sull’epoca di realizzazione o sull’autore della stessa [4].
Anche il restauro può teoricamente rappresentare un’alterazione, ma qualora non abbia “ricostruito in modo determinante l’opera originale“, non assume rilevanza penale (Art. 179).
Infine, con riproduzione si fa riferimento alla creazione di una copia [5] dell’opera particolarmente fedele all’originale. In proposito, occorre premettere che l’autore dell’opera può autorizzare colui che legittimamente detenga la matrice a riprodurre un tot di esemplari dell’originale.
Pertanto, è opportuno chiedersi se costituisca riproduzione punibile ex art. 178, anche quella posta in essere da un soggetto autorizzato, ma che realizzi un numero di copie superiore rispetto a quelle consentite; oppure, se possa essere integrata la fattispecie in esame soltanto qualora l’opera venga riprodotta da un soggetto non legittimato.
La risposta si rinviene in relazione all’autenticità dell’opera.
Nel primo caso, l’autenticità non viene meno, proprio perché il soggetto agente si avvale della matrice originale che detiene legittimamente e, pertanto, non si può parlare di falso, ma, eventualmente, la riproduzione “eccessiva” costituirà una lesione del diritto d’autore punibile ai sensi dell’art. 171 della L. n. 633/1941; nella seconda ipotesi, invece, la riproduzione avviene secondo una proceduta non autorizzata e, pertanto, la copia così eseguita non può dirsi autentica.
In tema di trattamento sanzionatorio, oltre alla pena pari a tre mesi fino a quattro anni di reclusione e alla multa da euro 103 a euro 3.099, è prevista la confisca obbligatoria delle opere contraffate, alterate e riprodotte e, inoltre, delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Infine, ai sensi dell’art. 179 del D.lgs. n. 42 del 2004, è esclusa la punibilità della riproduzione di opere di pittura, di scultura o di grafica ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, quando, mediante annotazione scritta sull’opera ovvero mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita, vengano indicate espressamente come non autentiche.
In altre parole, la predetta causa di esclusione della punibilità opera soltanto in presenza di determinati requisiti, anche di natura formale.


[1] Art. 2: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
[2] Limite temporale aumentato da 50 a 70 anni con l’entrata in vigore della legge n. 124/2017.
[3] A. Lanzi, G.P. del Sasso, Il falso e il furto di opere d’arte, in  (a cura di) G. Negri – Clementi e S. Stabile, Il Diritto dell’arte, vol. III, ed. Skira, pag.170.
[4] F. E. Salamone, Argomenti di Diritto Penale dei Beni culturali, .G. Giappichelli, pag. 98.
[5] Il concetto di copia si distingue da quello di replica, la quale è intesa come una ripetizione da parte dell’autore.