In caso di mediazione obbligatoria l’onere è dovuto dal creditore

Mediazione obbligatoria

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Ordinanza n. 19596/2020

Con la sopracitata sentenza gli Ermellini cambiano il proprio parere rispetto all’ordinanza 24969/2015 che affermava che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere del tentativo obbligatorio di mediazione era da far gravare sulla parte opponente.

Ma la decisione del 2015 non ha “raccolto l’unanime consenso degli uffici giudiziari di merito i quali si sono divisi su posizione tra loro inconciliabili” e quindi si è deciso di intervenire con le Sezioni Unite al fine di porre rimedio alla questione.

mediazione obbligatoria

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Ordinanza n. 19596/2020

Con la sopracitata sentenza gli Ermellini cambiano il proprio parere rispetto all’ordinanza 24969/2015 che affermava che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere del tentativo obbligatorio di mediazione era da far gravare sulla parte opponente.

Ma la decisione del 2015 non ha “raccolto l’unanime consenso degli uffici giudiziari di merito i quali si sono divisi su posizione tra loro inconciliabili” e quindi si è deciso di intervenire con le Sezioni Unite al fine di porre rimedio alla questione.