Il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo

Dopo lunghi dibattiti tra dottrina e giurisprudenza, la legge 17 ottobre 2003, n. 280 è intervenuta a disciplinare e stabilire il rapporto intercorrente tra i due ordinamenti.

Ordinamento sportivo

Indice

1. Cenni storici
2. La pluralità di ordinamenti giuridici
3. La struttura dell’ordinamento sportivo

1. Cenni storici

Il percorso che ha condotto all’affermazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, pur con i limiti e le peculiarità che la caratterizzano, è stato lungo e farraginoso. Lo spartiacque, costituito dall’emanazione della legge 17 ottobre 2003, n. 280, rappresenta solo la punta di un iceberg ben più vasto, i cui contorni vengono quotidianamente ridisegnati, aprendosi a nuove prospettive.
I primi trent’anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione videro un sostanziale disinteresse dello Stato verso il fenomeno sportivo che, specialmente in ambito calcistico, assumeva gradualmente rilevanza non solo dal punto di vista sociale ma anche da quello economico.
L’evento che scatenò la nascita del vivace dibattito sul tema, si verificò nell’estate del 1978 con il c.d. blocco del calciomercato ad opera del Pretore di Milano[1]: l’interruzione dell’intero sistema delle trattative, con tutte le implicazioni sportive ed economiche del caso, venne stabilita per verificare se sussistessero violazioni delle norme sul collocamento. Con estrema urgenza, in soli dieci giorni, venne emanato un Decreto Legge per risolvere il problema[2].
Da questo momento in poi, le questioni riguardanti il fenomeno sportivo nelle sue varie sfaccettature divennero oggetto di frequenti diatribe tra studiosi del diritto e giudici, seppur con tendenze antitetiche e spesso inadeguate alla complessità del tema. Compiendo un volo pindarico, si giunge in tempi recenti all’emanazione della menzionata legge n. 280/2003 che, raccogliendo le istanze prevalenti del dibattito, ha riconosciuto il sistema sportivo come un “ordinamento derivato” e “autonomo” all’interno di quello statale.

2. La pluralità di ordinamenti giuridici

Il riconoscimento di un ordinamento sportivo all’interno di quello statale affonda le sue radici nella teoria della “pluralità degli ordinamenti giuridici” di Santi Romano. Questa impostazione, sposata da dottrina e giurisprudenza maggioritarie, indica come all’interno dello Stato esistano in realtà tanti altri “sottosistemi” al ricorrere di tre elementi fondamentali:

  • la normazione o elemento normativo, cioè le norme poste in essere dallo Stato e dai suoi organi;
  • la plurisoggettività o elemento soggettivo, quindi il popolo-tessuto sociale;
  • il territorio o elemento territoriale[3].

Ogniqualvolta ricorra la contemporanea sussistenza di tali elementi, si può affermare l’esistenza di un “ordinamento settoriale” che persegue interessi e fini diversi da quello statale, a cui tuttavia deve adeguarsi rispettandone i principi fondamentali. Ciò è riconosciuto a livello costituzionale da varie norme, su tutte l’art. 2 Cost., oltre alle molteplici forme di associazionismo contemplate.
Alla luce di quanto detto, è agevole riconoscere la presenza di un vero e proprio ordinamento sportivo di derivazione costituzionale, dotato di una sua autonomia. La conferma si ritrova nella previsione del c.d. vincolo di giustizia sportiva, che impone ai “tesserati” ed alle società “affiliate” di adire obbligatoriamente i giudici sportivi per questioni attinenti l’attività sportiva. Allo stesso tempo, tale vincolo rappresenta un limite per il sistema sportivo dal momento che, in determinati casi, lo Stato mantiene la sua giurisdizione. In linea di massima, si può pensare all’ordinamento sportivo come ad un sottoinsieme dell’ordinamento statale, dotato pertanto di un’autonomia che deve tuttavia esplicarsi nel rispetto della supremazia dei principi dello Stato.

3.  La struttura dell’ordinamento sportivo

Si è soliti definire l’ordinamento sportivo come un ordinamento “gerarchico-internazionale”. Esso trova infatti fondamento nel C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico) a cui sono affiliati tutti i Comitati Olimpici Nazionali (in Italia, il C.O.N.I.). Negli statuti dei Comitati Olimpici sono poi presenti altri soggetti giuridici, le Federazioni, che operano sia a livello internazionale che nazionale. Completano il quadro le Leghe – organismi riconosciuti dalle singole Federazioni di appartenenza -, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. Infine, a livello continentale, si collocano i Comitati Olimpici Continentali (in Europa, il C.O.E.).
Questa complessità organizzativa genera peraltro un’ulteriore riflessione. Come affermato da autorevole dottrina, si deve più propriamente parlare di pluralità di ordinamenti sportivi: da un lato, quello che potremmo definire “generale”, cioè internazionale, facente capo al C.I.O.; dall’altro i singoli ordinamenti nazionali, con a capo i Comitati Olimpici Nazionali[4].
Le problematiche connesse alla convivenza tra questo vero e proprio sistema sportivo e l’ordinamento statale, vivono nella prassi di nuove e costanti evoluzioni. Non può dirsi infatti che il rapporto sia compiutamente delineato; al contrario è fonte di dibattiti estremamente attuali. Basti pensare al recentissimo “caso Schwazer”, alla ribalta su tutti i siti di cronaca sportiva, oppure alla questione riguardante il match di Serie A tra Juventus e Napoli, altrettanto dibattuto. Senza dimenticare il tema, già menzionato, del c.d. vincolo di giustizia sportiva, contenente al suo interno il problema del riparto di competenze tra giudici sportivi da un lato e ordinari e amministrativi dall’altro, che verrà in altra sede approfondito.


[1] 4 luglio 1978, Pretore Costagliola.
[2] Decreto legge n. 367/1978 convertito nella legge n. 430/1978.
[3] Per approfondimenti : Santi Romano, “L’ordinamento giuridico”, 1918.
[4] E. Lubrano,” I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione”, p. 10.          

ordinamento sportivo

Indice

1. Cenni storici
2. La pluralità di ordinamenti giuridici
3. La struttura dell’ordinamento sportivo

1. Cenni storici

Il percorso che ha condotto all’affermazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, pur con i limiti e le peculiarità che la caratterizzano, è stato lungo e farraginoso. Lo spartiacque, costituito dall’emanazione della legge 17 ottobre 2003, n. 280, rappresenta solo la punta di un iceberg ben più vasto, i cui contorni vengono quotidianamente ridisegnati, aprendosi a nuove prospettive.
I primi trent’anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione videro un sostanziale disinteresse dello Stato verso il fenomeno sportivo che, specialmente in ambito calcistico, assumeva gradualmente rilevanza non solo dal punto di vista sociale ma anche da quello economico.
L’evento che scatenò la nascita del vivace dibattito sul tema, si verificò nell’estate del 1978 con il c.d. blocco del calciomercato ad opera del Pretore di Milano[1]: l’interruzione dell’intero sistema delle trattative, con tutte le implicazioni sportive ed economiche del caso, venne stabilita per verificare se sussistessero violazioni delle norme sul collocamento. Con estrema urgenza, in soli dieci giorni, venne emanato un Decreto Legge per risolvere il problema[2].
Da questo momento in poi, le questioni riguardanti il fenomeno sportivo nelle sue varie sfaccettature divennero oggetto di frequenti diatribe tra studiosi del diritto e giudici, seppur con tendenze antitetiche e spesso inadeguate alla complessità del tema. Compiendo un volo pindarico, si giunge in tempi recenti all’emanazione della menzionata legge n. 280/2003 che, raccogliendo le istanze prevalenti del dibattito, ha riconosciuto il sistema sportivo come un “ordinamento derivato” e “autonomo” all’interno di quello statale.

2. La pluralità di ordinamenti giuridici

Il riconoscimento di un ordinamento sportivo all’interno di quello statale affonda le sue radici nella teoria della “pluralità degli ordinamenti giuridici” di Santi Romano. Questa impostazione, sposata da dottrina e giurisprudenza maggioritarie, indica come all’interno dello Stato esistano in realtà tanti altri “sottosistemi” al ricorrere di tre elementi fondamentali:

  • la normazione o elemento normativo, cioè le norme poste in essere dallo Stato e dai suoi organi;
  • la plurisoggettività o elemento soggettivo, quindi il popolo-tessuto sociale;
  • il territorio o elemento territoriale[3].

Ogniqualvolta ricorra la contemporanea sussistenza di tali elementi, si può affermare l’esistenza di un “ordinamento settoriale” che persegue interessi e fini diversi da quello statale, a cui tuttavia deve adeguarsi rispettandone i principi fondamentali. Ciò è riconosciuto a livello costituzionale da varie norme, su tutte l’art. 2 Cost., oltre alle molteplici forme di associazionismo contemplate.
Alla luce di quanto detto, è agevole riconoscere la presenza di un vero e proprio ordinamento sportivo di derivazione costituzionale, dotato di una sua autonomia. La conferma si ritrova nella previsione del c.d. vincolo di giustizia sportiva, che impone ai “tesserati” ed alle società “affiliate” di adire obbligatoriamente i giudici sportivi per questioni attinenti l’attività sportiva. Allo stesso tempo, tale vincolo rappresenta un limite per il sistema sportivo dal momento che, in determinati casi, lo Stato mantiene la sua giurisdizione. In linea di massima, si può pensare all’ordinamento sportivo come ad un sottoinsieme dell’ordinamento statale, dotato pertanto di un’autonomia che deve tuttavia esplicarsi nel rispetto della supremazia dei principi dello Stato.

3.  La struttura dell’ordinamento sportivo

Si è soliti definire l’ordinamento sportivo come un ordinamento “gerarchico-internazionale”. Esso trova infatti fondamento nel C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico) a cui sono affiliati tutti i Comitati Olimpici Nazionali (in Italia, il C.O.N.I.). Negli statuti dei Comitati Olimpici sono poi presenti altri soggetti giuridici, le Federazioni, che operano sia a livello internazionale che nazionale. Completano il quadro le Leghe – organismi riconosciuti dalle singole Federazioni di appartenenza -, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. Infine, a livello continentale, si collocano i Comitati Olimpici Continentali (in Europa, il C.O.E.).
Questa complessità organizzativa genera peraltro un’ulteriore riflessione. Come affermato da autorevole dottrina, si deve più propriamente parlare di pluralità di ordinamenti sportivi: da un lato, quello che potremmo definire “generale”, cioè internazionale, facente capo al C.I.O.; dall’altro i singoli ordinamenti nazionali, con a capo i Comitati Olimpici Nazionali[4].
Le problematiche connesse alla convivenza tra questo vero e proprio sistema sportivo e l’ordinamento statale, vivono nella prassi di nuove e costanti evoluzioni. Non può dirsi infatti che il rapporto sia compiutamente delineato; al contrario è fonte di dibattiti estremamente attuali. Basti pensare al recentissimo “caso Schwazer”, alla ribalta su tutti i siti di cronaca sportiva, oppure alla questione riguardante il match di Serie A tra Juventus e Napoli, altrettanto dibattuto. Senza dimenticare il tema, già menzionato, del c.d. vincolo di giustizia sportiva, contenente al suo interno il problema del riparto di competenze tra giudici sportivi da un lato e ordinari e amministrativi dall’altro, che verrà in altra sede approfondito.


[1] 4 luglio 1978, Pretore Costagliola.
[2] Decreto legge n. 367/1978 convertito nella legge n. 430/1978.
[3] Per approfondimenti : Santi Romano, “L’ordinamento giuridico”, 1918.
[4] E. Lubrano,” I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione”, p. 10.