Il caporalato

Il contributo delinea le caratteristiche generali del fenomeno del caporalato. In particolare, viene affrontata la questione di compatibilità del generico riferimento che la fattispecie fa allo “stato di bisogno” del lavoratore con i principi di precisione e tassatività.

Caporalato

Indice

1. Cenni generali
2. L’introduzione dell’art. 603 bis c.p.
3. Il concetto di “approfittamento dello stato di bisogno”

1. Cenni generali

Il termine “caporalato” è utilizzato per indicare il fenomeno sociale dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si tratta di una realtà particolarmente diffusa nel settore della produzione agricola e che, spesso, vede il coinvolgimento di associazioni di stampo mafioso, associazioni dedite al traffico di esseri umani ed allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina.
Nello specifico, viene definito “caporale” chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso i terzi in condizioni di sfruttamento. I lavoratori, di solito temporanei, vengono chiamati a lavorare in condizioni di vita e lavorative degradanti e pericolose che sono, tuttavia, costretti ad accettare a causa della situazione di bisogno in cui si trovano.
Nei tempi più recenti, si sono diffuse forme sempre più moderne di caporalato. Sono nate, infatti, finte cooperative sociali di lavoro, in cui i lavoratori formalmente e apparentemente soci della cooperativa, prestano, in realtà, il loro lavoro come somministrati, sprovvisti di qualsiasi potere organizzativo e decisionale o delle più elementari tutele connesse al lavoro dipendente.
Fino al 2011, il fenomeno in esame era regolato esclusivamente dalle norme giuslavoristiche, evidentemente insufficienti ad offrire adeguata tutela alle vittime del caporalato.

2. L’introduzione dell’art. 603 bis c.p.

La fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 bis c.p., è stata introdotta con il d.l. 138/2011 poi convertito dalla legge 148/2011. Il legislatore ha voluto così colmare una grave lacuna esistente nel nostro codice penale.
La disposizione in esame è stata inserita nel Titolo XII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro la persona e, in particolare, nel Capo III, che punisce i delitti contro la libertà individuale. L’intenzione del legislatore è, quindi, quella di tutelare il lavoratore in quanto persona umana e non semplicemente come prestatore di lavoro, mera parte debole del rapporto lavorativo. Il bene giuridico tutelato è, pertanto, la dignità del lavoratore visto nella sua dimensione umana.
Nella sua originaria formulazione, la fattispecie aveva sollevato critiche nella parte in cui incriminava la sola condotta del “caporale”, cioè l’intermediario, lasciando impunito il datore di lavoro, cioè il fruitore finale della prestazione lavorativa.
Sul punto si erano formati due orientamenti in dottrina.
Per una prima ricostruzione, il datore di lavoro poteva essere ritenuto responsabile ai sensi degli artt. 603 bis, 110 c.p., quale concorrente nell’attività di intermediazione illecita. Tale impostazione non tiene, tuttavia, in adeguata considerazione la difficoltà di provare l’effettivo contributo partecipativo del datore di lavoro, posto che di solito l’intermediario non opera né alle sue dipendenze né su suo incarico.
Per una seconda impostazione, invece, sarebbe stato possibile adottare un’interpretazione estensiva del concetto di intermediazione, idonea a ricomprendere anche la condotta del datore di lavoro. Il rischio, in questo caso, è che si abbia un’applicazione dell’art. 603 bis c.p. per via analogica in malam partem, cioè in danno dell’imputato, con contrasto con il principio di tassatività.
La questione è stata risolta dal legislatore che, con legge 199/2016, ha modificato l’art. 603 bis c.p. prevedendo la rilevanza penale di due differenti condotte. Da un lato, la condotta dell’intermediario, che recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi. Dall’altra, quella del datore di lavoro, che utilizza, assume, impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno.

3. Il concetto di “approfittamento dello stato di bisogno”

L’art. 603 bis c.p. rende necessario che intermediario e datore di lavoro agiscano approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
L’originaria formulazione della fattispecie richiedeva espressamente che la situazione di costrizione fosse ottenuta con il ricorso alla violenza, alla minaccia oppure all’intimidazione. Tali elementi non sono, invece, più presenti nell’attuale versione della disposizione che amplia l’ambito applicativo della fattispecie contemplando, quindi, non solo situazioni di costrizione determinate da violenza o minaccia, ma anche stati di bisogno derivanti da altra causa. È sufficiente, ad esempio, la mera condizione di clandestinità del lavoratore che lo riduce in condizioni così precarie da renderlo disposto ad accettare condizioni lavorative anche estremamente degradanti.
Si è dubitato della compatibilità di un concetto così ampio con i principi di precisione e tassatività.
La giurisprudenza, tuttavia, applicando il criterio di omogeneità strutturale elaborato dalla Corte Costituzionale nel 2008 in relazione al c.d. disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., ha ritenuto sufficientemente chiaro e preciso il significato dell’espressione in esame.
Il criterio di omogeneità strutturale richiede di verificare se, procedendo ad una interpretazione sistematica della norma in esame, sia possibile individuare profili di omogeneità con altre fattispecie incriminatrici, così da attribuire al termine dubbio un significato univoco. In questo caso, viene valorizzata la fattispecie di riduzione in schiavitù, che contempla l’approfittamento dello stato di vulnerabilità come suo elemento costitutivo. Si ritiene, quindi, che l’approfittamento dello stato di bisogno sia ravvisabile ogni volta in cui il soggetto passivo si trovi in uno stato di vulnerabilità tale da non avere altra alternativa che non sia cedere alle richiede dell’intermediario o del datore di lavoro. Su queste basi, il principio di precisione e tassatività può dirsi pienamente rispettato.

caporalato

Indice

1. Cenni generali
2. L’introduzione dell’art. 603 bis c.p.
3. Il concetto di “approfittamento dello stato di bisogno”

1. Cenni generali

Il termine “caporalato” è utilizzato per indicare il fenomeno sociale dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si tratta di una realtà particolarmente diffusa nel settore della produzione agricola e che, spesso, vede il coinvolgimento di associazioni di stampo mafioso, associazioni dedite al traffico di esseri umani ed allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina.
Nello specifico, viene definito “caporale” chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso i terzi in condizioni di sfruttamento. I lavoratori, di solito temporanei, vengono chiamati a lavorare in condizioni di vita e lavorative degradanti e pericolose che sono, tuttavia, costretti ad accettare a causa della situazione di bisogno in cui si trovano.
Nei tempi più recenti, si sono diffuse forme sempre più moderne di caporalato. Sono nate, infatti, finte cooperative sociali di lavoro, in cui i lavoratori formalmente e apparentemente soci della cooperativa, prestano, in realtà, il loro lavoro come somministrati, sprovvisti di qualsiasi potere organizzativo e decisionale o delle più elementari tutele connesse al lavoro dipendente.
Fino al 2011, il fenomeno in esame era regolato esclusivamente dalle norme giuslavoristiche, evidentemente insufficienti ad offrire adeguata tutela alle vittime del caporalato.

2. L’introduzione dell’art. 603 bis c.p.

La fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 bis c.p., è stata introdotta con il d.l. 138/2011 poi convertito dalla legge 148/2011. Il legislatore ha voluto così colmare una grave lacuna esistente nel nostro codice penale.
La disposizione in esame è stata inserita nel Titolo XII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro la persona e, in particolare, nel Capo III, che punisce i delitti contro la libertà individuale. L’intenzione del legislatore è, quindi, quella di tutelare il lavoratore in quanto persona umana e non semplicemente come prestatore di lavoro, mera parte debole del rapporto lavorativo. Il bene giuridico tutelato è, pertanto, la dignità del lavoratore visto nella sua dimensione umana.
Nella sua originaria formulazione, la fattispecie aveva sollevato critiche nella parte in cui incriminava la sola condotta del “caporale”, cioè l’intermediario, lasciando impunito il datore di lavoro, cioè il fruitore finale della prestazione lavorativa.
Sul punto si erano formati due orientamenti in dottrina.
Per una prima ricostruzione, il datore di lavoro poteva essere ritenuto responsabile ai sensi degli artt. 603 bis, 110 c.p., quale concorrente nell’attività di intermediazione illecita. Tale impostazione non tiene, tuttavia, in adeguata considerazione la difficoltà di provare l’effettivo contributo partecipativo del datore di lavoro, posto che di solito l’intermediario non opera né alle sue dipendenze né su suo incarico.
Per una seconda impostazione, invece, sarebbe stato possibile adottare un’interpretazione estensiva del concetto di intermediazione, idonea a ricomprendere anche la condotta del datore di lavoro. Il rischio, in questo caso, è che si abbia un’applicazione dell’art. 603 bis c.p. per via analogica in malam partem, cioè in danno dell’imputato, con contrasto con il principio di tassatività.
La questione è stata risolta dal legislatore che, con legge 199/2016, ha modificato l’art. 603 bis c.p. prevedendo la rilevanza penale di due differenti condotte. Da un lato, la condotta dell’intermediario, che recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi. Dall’altra, quella del datore di lavoro, che utilizza, assume, impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno.

3. Il concetto di “approfittamento dello stato di bisogno”

L’art. 603 bis c.p. rende necessario che intermediario e datore di lavoro agiscano approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
L’originaria formulazione della fattispecie richiedeva espressamente che la situazione di costrizione fosse ottenuta con il ricorso alla violenza, alla minaccia oppure all’intimidazione. Tali elementi non sono, invece, più presenti nell’attuale versione della disposizione che amplia l’ambito applicativo della fattispecie contemplando, quindi, non solo situazioni di costrizione determinate da violenza o minaccia, ma anche stati di bisogno derivanti da altra causa. È sufficiente, ad esempio, la mera condizione di clandestinità del lavoratore che lo riduce in condizioni così precarie da renderlo disposto ad accettare condizioni lavorative anche estremamente degradanti.
Si è dubitato della compatibilità di un concetto così ampio con i principi di precisione e tassatività.
La giurisprudenza, tuttavia, applicando il criterio di omogeneità strutturale elaborato dalla Corte Costituzionale nel 2008 in relazione al c.d. disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., ha ritenuto sufficientemente chiaro e preciso il significato dell’espressione in esame.
Il criterio di omogeneità strutturale richiede di verificare se, procedendo ad una interpretazione sistematica della norma in esame, sia possibile individuare profili di omogeneità con altre fattispecie incriminatrici, così da attribuire al termine dubbio un significato univoco. In questo caso, viene valorizzata la fattispecie di riduzione in schiavitù, che contempla l’approfittamento dello stato di vulnerabilità come suo elemento costitutivo. Si ritiene, quindi, che l’approfittamento dello stato di bisogno sia ravvisabile ogni volta in cui il soggetto passivo si trovi in uno stato di vulnerabilità tale da non avere altra alternativa che non sia cedere alle richiede dell’intermediario o del datore di lavoro. Su queste basi, il principio di precisione e tassatività può dirsi pienamente rispettato.