I danni punitivi

Il progressivo ingresso dei punitive damages nell’ordinamento giuridico italiano.

Danni punitivi

Indice

1. La concezione sanzionatoria della responsabilità civile
2. I danni punitivi: ipotesi normative
3. Le Sezioni Unite del 2017

La concezione sanzionatoria della responsabilità civile

Tradizionalmente nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità civile funge da strumento per reintegrare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, per mezzo del pagamento di una somma di denaro che tende a eliminare le conseguenze del danno arrecato. Ragion per cui la liquidazione del risarcimento compensativo-riparatorio deve essere proporzionata al danno effettivo patito dalla vittima.
È, tuttavia, ammissibile nel nostro ordinamento la figura dei c.c.d.d. punitive damages?
I danni punitivi mirano a sanzionare, con l’irrogazione di una sorta di sanzione economica privata, colui che si sia reso colpevole di comportamenti malevoli ai danni di altri consociati. Il danno punitivo, in virtù della sua funzione sanzionatoria e deterrente, può essere caratterizzato da una rilevante sproporzione tra la valutazione del danno causato e l’esborso che il danneggiante dovrà effettuare per aver posto in essere la condotta dannosa.
La Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che i danni punitivi fossero incompatibili con i principi del nostro ordinamento, che, come sopra accennato, considerano la responsabilità civile nella sua funzione risarcitoria-indennitaria (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183 ; nello stesso senso, Cass. 8 febbraio 2012 n. 1781, secondo cui “nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l’arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro”).

2. I danni punitivi: ipotesi normative

Nonostante la presunta incompatibilità tra i danni punitivi e l’ordinamento giuridico italiano, in alcuni settori speciali sono emerse ipotesi di risarcimento del danno con funzione sanzionatoria e deterrente, nello specifico:

Art. 709 ter cod. proc. civ.
Nonostante nel tempo sia stata dibattuta la sua natura, oggi la giurisprudenza prevalente si esprime a favore della natura sanzionatoria del provvedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. ritenendo che esso appartenga alla categoria “dei danni punitivi, vale a dire strumenti di repressione psicologica sul soggetto obbligato che si adottano al fine di dissuaderlo dal perseverare nel comportamento illegittimo” (Trib. Messina 25 settembre 2007).

Art. 96 c. 3 cod. proc. civ.
La previsione secondo cui il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata costituisce un punitive damage per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia (Cass. 21 febbraio 2018, n. 1136).

– Art. 125 Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005)
La c.d. teoria della retroversione degli utili impone all’autore della condotta illecita la restituzione del profitto conseguito, consentendo al soggetto leso di conseguire un risarcimento proporzionato al profitto ottenuto dal colpevole quando esso ecceda il danno patito dalla vittima.

– Art. 12 della Legge sulla Stampa (L. n. 47/1948).

– Art. 4 delle Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (D. L. 259/ 2006 convertito in L. 281/2006 n. 281).

– Art. 187 undecies TUF.

3. Le Sezioni Unite del 2017

Tutte le ipotesi normative sono senza dubbio ispirate all’istituto del danno punitivo, dimostrando come il legislatore abbia accolto una prospettiva sanzionatoria distante dal modello riparatorio tipico della responsabilità civile.
In questo contesto normativo si è reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite (Sez. Un. 5 luglio 2017, n. 16601), le quali, preso atto del mutamento d’essenza che ha subìto l’istituto aquiliano, accolgono questa sua nuova curvatura deterrente/sanzionatoria. Tuttavia, la Corte precisa che questa apertura verso nuove ipotesi di responsabilità civile non può essere lasciata alla discrezionalità del giudice. Se il giudice, caso per caso, potesse decidere se e in che misura condannare un soggetto a titolo di danno punitivo si rischierebbe di violare i principi costituzionali. Il danno punitivo è, infatti, una vera e propria forma di punizione e come tale deve essere coperto dalla riserva di legge. Solo la predeterminazione legislativa è in grado di precludere un incontrollato soggettivismo giudiziario.

danni punitivi

Indice

1. La concezione sanzionatoria della responsabilità civile
2. I danni punitivi: ipotesi normative
3. Le Sezioni Unite del 2017

La concezione sanzionatoria della responsabilità civile

Tradizionalmente nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità civile funge da strumento per reintegrare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, per mezzo del pagamento di una somma di denaro che tende a eliminare le conseguenze del danno arrecato. Ragion per cui la liquidazione del risarcimento compensativo-riparatorio deve essere proporzionata al danno effettivo patito dalla vittima.
È, tuttavia, ammissibile nel nostro ordinamento la figura dei c.c.d.d. punitive damages?
I danni punitivi mirano a sanzionare, con l’irrogazione di una sorta di sanzione economica privata, colui che si sia reso colpevole di comportamenti malevoli ai danni di altri consociati. Il danno punitivo, in virtù della sua funzione sanzionatoria e deterrente, può essere caratterizzato da una rilevante sproporzione tra la valutazione del danno causato e l’esborso che il danneggiante dovrà effettuare per aver posto in essere la condotta dannosa.
La Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che i danni punitivi fossero incompatibili con i principi del nostro ordinamento, che, come sopra accennato, considerano la responsabilità civile nella sua funzione risarcitoria-indennitaria (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183 ; nello stesso senso, Cass. 8 febbraio 2012 n. 1781, secondo cui “nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l’arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro”).

2. I danni punitivi: ipotesi normative

Nonostante la presunta incompatibilità tra i danni punitivi e l’ordinamento giuridico italiano, in alcuni settori speciali sono emerse ipotesi di risarcimento del danno con funzione sanzionatoria e deterrente, nello specifico:

Art. 709 ter cod. proc. civ.
Nonostante nel tempo sia stata dibattuta la sua natura, oggi la giurisprudenza prevalente si esprime a favore della natura sanzionatoria del provvedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. ritenendo che esso appartenga alla categoria “dei danni punitivi, vale a dire strumenti di repressione psicologica sul soggetto obbligato che si adottano al fine di dissuaderlo dal perseverare nel comportamento illegittimo” (Trib. Messina 25 settembre 2007).

Art. 96 c. 3 cod. proc. civ.
La previsione secondo cui il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata costituisce un punitive damage per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia (Cass. 21 febbraio 2018, n. 1136).

– Art. 125 Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005)
La c.d. teoria della retroversione degli utili impone all’autore della condotta illecita la restituzione del profitto conseguito, consentendo al soggetto leso di conseguire un risarcimento proporzionato al profitto ottenuto dal colpevole quando esso ecceda il danno patito dalla vittima.

– Art. 12 della Legge sulla Stampa (L. n. 47/1948).

– Art. 4 delle Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (D. L. 259/ 2006 convertito in L. 281/2006 n. 281).

– Art. 187 undecies TUF.

3. Le Sezioni Unite del 2017

Tutte le ipotesi normative sono senza dubbio ispirate all’istituto del danno punitivo, dimostrando come il legislatore abbia accolto una prospettiva sanzionatoria distante dal modello riparatorio tipico della responsabilità civile.
In questo contesto normativo si è reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite (Sez. Un. 5 luglio 2017, n. 16601), le quali, preso atto del mutamento d’essenza che ha subìto l’istituto aquiliano, accolgono questa sua nuova curvatura deterrente/sanzionatoria. Tuttavia, la Corte precisa che questa apertura verso nuove ipotesi di responsabilità civile non può essere lasciata alla discrezionalità del giudice. Se il giudice, caso per caso, potesse decidere se e in che misura condannare un soggetto a titolo di danno punitivo si rischierebbe di violare i principi costituzionali. Il danno punitivo è, infatti, una vera e propria forma di punizione e come tale deve essere coperto dalla riserva di legge. Solo la predeterminazione legislativa è in grado di precludere un incontrollato soggettivismo giudiziario.