Indice
1. Tecnologia. Progresso ed uso distorto
2. Doping tecnologico come illecito sportivo
3. Conclusioni
1. Tecnologica: progresso ed uso distorto
La tecnologia è, oramai, entrata nella nostra quotidianità. Uno degli obiettivi che certamente essa persegue consiste, molto banalmente, nel facilitarci la vita: basti pensare che, ad esempio, un pagamento che anni orsono ci avrebbe costretto a recarci fisicamente in banca o all’ufficio postale, oggi, con una manciata di clic, è possibile effettuarlo comodamente da casa.
Pressoché (quasi) tutti la adoperano, alcuni – però – ne fanno un uso distorto e lo sport non ne è immune.
Se, da un lato, il progresso tecnologico agevola l’atleta nella prestazione sportiva rendendola al contempo più sicura (un esempio può essere tratto dai recenti fatti accaduti in Formula1 al Gp del Bahrain, ove l’introduzione sulla monoposta di specifiche apparecchiature, quali la cellula di sicurezza e l’halo, hanno consentito al pilota Grosjean di uscire praticamente indenne da un terribile schianto contro le barriere), dall’altro si rende necessario porre un limite all’utilizzo della stessa, demarcando così il campo tra un impiego lecito ed uno illecito. Quest’ultimo viene indicato con il termine di doping tecnologico il quale, a differenza del più noto doping farmacologico, indiscutibilmente non arreca danno alcuno alla salute ma, altrettanto chiaramente, persegue – in maniera tutt’altro che regolare – la vittoria, fine ultimo di ogni competizioni.
Calandoci nel pratico, un tanto può avvenire sia tramite il guadagno in termini di secondi o, addirittura, centesimi sugli avversari (vedasi il caso dei cosiddetti costumoni in poliuretano che per anni hanno permesso il susseguirsi di record mondiali in campo natatorio poiché concepiti con materiali tali da facilitare non solo il galleggiamento ma anche la riduzione dell’attrito con l’acqua, motivi che hanno spinto la FINA – Federazione internazionale del nuoto – a bandirne l’uso), sia permettendo all’atleta di risparmiare – durante le fasi “morte” della competizione” – preziose energie sì da averne in quantità maggiori nei successivi momenti salienti: classica dimostrazione ne è il ciclista professionista dotato di una bicicletta allestita con un motorino elettrico. Se tutto ciò, solamente alcuni decenni era immaginabile fantascienza, oggi è purtroppo realtà e rappresenta un annoso problema da condannare al pari del doping “classico”.
2. Doping tecnologico come illecito sportivo
Occorre ora analizzare le conseguenze in cui si può incappare attraverso l’“assunzione” di detta tecnologia.
Risultando un fenomeno relativamente recente non vi è tuttavia una disciplina uniforme, giustificata pure dal fatto che ogni sport fa un uso a sé della scienza tecnologica: non avrebbe, infatti, senso, per ritornare all’esempio di cui sopra, vietare ai tennisti di scendere in campo con il costumone in poliuretano dato che ciò non produrre vantaggio alcuno, anzi.
La lotta al doping tecnologico viene dunque relegata alle fattispecie previste da ogni singola Federazione le quali basano il loro precetto sull’articolo 30 del Codice di giustizia sportiva, di recente introduzione, rubricato “Illecito sportivo e obbligo di denuncia”, a mente del quale “costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”.
Ci si trova, quindi, di fronte ad una fattispecie a dolo specifico, consistente nel fine di raggiungere – per il tramite di qualsiasi mezzo – un risultato differente rispetto a quello a cui si sarebbe giunti in condizioni normali, sulla base di un leale e corretto svolgimento della competizione.
La sanzione prevista è tale da dissuadere qualsiasi atleta (inibizione o squalifica per un periodo non inferiore ai 4 anni e ammende a salire da 50.000,00 euro, con la previsione di un’aggravante nell’ipotesi in cui venga accertata una responsabilità diretta della società di appartenenza.) sul quale ricade anche l’obbligo di segnalare senza indugio alla Procura federale atti o fatti di altri atleti che abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno suesposti illeciti.
Tale fenomeno non va, dunque, confuso con quello di frode sportiva ex art. 1, L. 40/1989 recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, in quanto per l’integrazione di quest’ultima viene richiesto l’ulteriore elemento dell’offerta o promessa di danaro o altra utilità: un tanto, chiaramente, non ha nulla a che vedere con il fenomeno in esame e risulta sufficiente a distinguerla dall’illecito sportivo.
Così, riprendendo il discorso ed entrando nello specifico dei vari ordinamenti, nel regolamento UCI (Unione Ciclistica Internazionale) è stato da poco introdotto al Capitolo IV, del Titolo XII relativo alle infrazioni, l’articolo 12.4.003 rubricato proprio “Frode tecnologica” della quale se ne stabilisce l’integrazione ove “l’utilizzo da parte in un corridore, nell’ambito o a margine di una competizione ciclistica di una bicicletta che non corrisponda alle disposizioni di cui all’art. 1.3.010” ovvero senza ausilio di alcuna forza motrice all’infuori di quella muscolare prodotta dall’atleta. Negli articoli seguenti, inoltre, i Commissari di gara vengono dotati di alcune specifiche tecnologie volte a rilevare l’eventuale presenza di motorini all’interno del telaio.
Alla stessa stregua, per citare altri sport, costituisce doping tecnologico e risultano pertanto vietate, come sancito nel regolamento dalla World Athletics, determinate calzature con intersuola maggiore di 40 mm, accusata di migliorare l’ammortizzazione e conseguentemente l’economia della corsa del 4%; per restare in tema di scarpe, anche la prestigiosa NBA ha inserito nella lista nera una speciale tecnologia relegata nella tomaia che permetteva all’atleta, grazie alla propulsione, un’elevazione maggiore; celebre, infine, il caso delle palline da golf “radiocontrollate” ree di possedere una particolare scanalatura tale ridurre gli errori del giocatore che colpisce la palla.
Non da ultimo, anche il gioco degli scacchi è stato colpito da questo fenomeno. Infatti, a causa della pandemia da Covid-19, molti dei tornei previsti nel calendario mondiale si sono svolti via web tramite la predisposizione di apposite applicazioni. Ciò ha causato un uso illecito di programmi informatici capaci di calcolare mosse perfette in qualsiasi situazione, tanto da costringere l’Internation Chess Federation ad imporre ai giocatori un regolamento ove veniva stabilita la ripresa del medesimo da più telecamere, sì da evitare la tentazione di ricorrere ad “aiutini” esterni.
Non molte sono le pronunce sul tema a disposizione: basti pensare che, al momento, in Italia alcun caso di doping tecnologico è stato ancora riscontrato.
Occorre spostarsi oltralpe per trovare una sentenza con la quale il Tribunale di Perigueux ha condannato un ciclista al pagamento simbolico di 88 euro (commutate poi in 60 ore di servizio civile) nei confronti della Federazione ciclistica francese – la quale aveva già provveduto a sospenderlo per 5 anni – per aver partecipato ad una gara su di una bicicletta dotata di motorino.
Altresì, rimanendo nel mondo delle due ruote, ancora più recente è la sospensione a 6 anni da parte dell’UCI di un’atleta olandese professionista per esser stata pizzicata anch’essa in sella ad una bicicletta “a motore”.
3. Conclusioni
Non vi è dubbio che la tecnologia contribuisca alla spettacolarizzazione della manifestazione sportiva, permettendo all’atleta di esprimere al massimo le proprie capacità e di raggiungere traguardi, solo qualche anno orsono, insperabili: il continuo abbattimento di record ne è la dimostrazione.
Vi sarebbe poi da chiedersi, ma non pare questa la sede opportuna, se in questo processo sia l’atleta che – supportato dalla tecnologia – riesca ad affinare la sua tecnica oppure se sia la tecnologia stessa a migliorare l’atleta.
Ad ogni modo, nonostante la pressoché nulla dottrina sul tema e l’assai scarsa giurisprudenza, pare chiaro che nel futuro prossimo sulla materia andranno moltiplicandosi interventi.
Gli aspetti di cui i vari organi legislativi delle Federazioni sportive dovranno tener conto sono molteplici e in continuo progresso, come lo è la tecnologia: sullo sfondo, però, persiste una salda disciplina, quella dell’illecito sportivo, in grado di contrastare perfettamente la lotta al fenomeno de quo facendo rientrare nel proprio dettato normativo le più svariate intenzioni fraudolente.
Fondamentale, anche in campo normativo, sarà mantenere il passo della tecnologia: riformando un famoso proverbio africano “ogni mattina, quando sorge il sole, la tecnologia si sveglia e sa che dovrà disporre un’innovazione per facilitare la prestazione dell’atleta; ogni mattina, quando sorge il sole, il legislatore si sveglia e sa che dovrà aggiornare le fattispecie di doping tecnologico altrimenti la competizione verrà irrimediabilmente falsata dalla tecnologia”.