Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Articolo a cura della Dott.ssa Anna Lauritano

Al giorno d’oggi si sente parlare spesso di revenge porn, o “pornovendetta” come suggerisce l’Accademia della Crusca, pratica che consiste nella divulgazione di immagini, video o contenuti sessualmente espliciti senza il consenso dell’interessato, spesso in risposta alla chiu­sura di una relazione sentimentale e, dunque, per vendetta di un ex partner.
Le vittime di questo aberrante fenomeno sono per lo più le donne, non solo umiliate e lese nella loro immagine e dignità, ma spesso anche pregiudicate nei rapporti sociali e lavorativi. La vicenda che ultimamente ha attirato l’attenzione dei media è quella di una maestra d’asilo di Torino, umiliata dalla direttrice dell’istituto e costretta al licenziamento a causa di alcuni suoi filmati intimi che erano stati pubblicati dall’ex compagno su una chat. Un atteggiamento di colpevolizzazione della vittima che mostra quanto sia ancora lunga la strada per il riscatto morale e sociale contro la violenza di genere.

Revengeporn

Indice

1. Art. 612 ter c.p.: introduzione e inquadramento normativo
2. Il primo comma
3. Il secondo comma
4. Le ipotesi aggravate
5. Il regime di procedibilità
6. I dati sulla diffusione del fenomeno

1. Art. 612 ter c.p.: introduzione e inquadramento normativo

La “pornovendetta” è in grado di creare alle vittime conseguenze psichiche devastanti, spesso insopportabili. É tristemente nota a tutti la storia di Tiziana Cantone, giovane donna morta suicida nel 2016 dopo che la diffusione di alcuni suoi video hot in rete l’avevano condannata all’umiliazione di un’insopportabile gogna mediatica.
Fino all’agosto dello scorso anno il nostro ordinamento non presentava una fattispecie tipica di reato che punisse le condotte ascrivibili al fenomeno in esame. L’unica possibilità per le vittime era quella di ricorrere alla disciplina dei reati di diffamazioneestorsione, stalking, violazione della privacy e trattamento illecito dei dati personali.
La legge 19 luglio 2019, n. 69, denominata “codice rosso”, ha apportato modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e ha introdotto nuove tipologie di reati, come quello di cui all’art. 612 ter c.p., rubricato “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.
Il nuovo reato è collocato all’interno del titolo XII (“dei delitti contro la persona”), nel Capo III ed, in particolare, nella sezione III, quella “dei delitti contro la libertà morale”. Tale collocazione suggerisce che il bene giuridico tutelato dalla norma sia, in primo luogo, quello della libertà di ogni individuo di autodeterminarsi. La fattispecie delittuosa, tuttavia, è da intendersi plurioffensiva in quanto la divulgazione di contenuti intimi lede diversi beni giuridici: l’onore sessuale della singola persona, il decoro, la reputazione e la privacy.

2. Il primo comma

L’art. 612 ter presenta una disciplina articolata in due differenti ipotesi delittuose. Il primo comma recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”.
Come si evince dalla lettura della norma si tratta di un reato comune, ossia un reato che può essere commesso da chiunque. Per la sua configurabilità non è richiesto il possesso di determinate qualità personali o di particolari rapporti tra il colpevole e la persona offesa.
Il soggetto attivo del reato può essere sia chi produce direttamente i contenuti intimi, sia colui che se ne appropria illecitamente contro la volontà del legittimo proprietario. Nel primo caso può trattarsi di una persona che ha partecipato attivamente alla scena sessuale o si è limitata a riprenderla, nella seconda ipotesi di un soggetto estraneo alla scena rappresentata.
La norma prevede cinque modalità alternative di realizzazione della condotta. La fattispecie punisce chiunque “invia”, “consegna”, “cede”, “pubblica” o “diffonde” immagini o video intimi. Se le prime tre modalità presuppongono un contatto diretto tra il soggetto agente e uno o più soggetti determinati, le ultime due sono evocative della realtà virtuale e possono provocare una condivisione virale destinata a coinvolgere una platea indeterminata di destinatari.
L’oggetto della condotta sono solo le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito, cioè “idoneo ad eccitare le pulsioni erotiche del fruitore, sicché in esso vanno ricomprese non solo le immagini raffiguranti amplessi ma anche corpi nudi con i genitali in mostra” (Cass. pen., Sez. III, 9 dicembre 2009, n. 8285). Per l’integrazione del reato la norma prevede che questi contenuti, realizzati per rimanere privati, siano diffusi senza il consenso delle persone rappresentate, senza cioè il loro consenso espresso e liberamente prestato.
La condotta è punita a titolo di dolo generico. Il soggetto attivo è punibile per il solo fatto di aver avuto coscienza e volontà di divulgare i contenuti sessualmente espliciti. Il legislatore non dà rilevanza alle ulteriori finalità che muovono il reo nella realizzazione della condotta criminosa, non importa se per arrecare un danno o semplicemente per vanto. Tali motivazioni, in ogni caso, potrebbero essere considerate dal giudice in sede di commisurazione della pena.

3. Il secondo comma

Il secondo comma estende la punibilità anche a “chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.
La disposizione prevede la responsabilità penale dei cd. “secondi distributori”, ossia coloro che, avendo ricevuto immagini e video intimi, decidano di diffonderli senza il consenso delle persone in essi rappresentate. Permangono le modalità di realizzazione della condotta di cui al primo comma (invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione), ma cambiano il soggetto attivo del reato e la finalità da esso perseguita.
In questo caso l’agente non partecipa attivamente alla realizzazione dei contenuti intimi, ma li riceve o acquisisce direttamente dal soggetto rappresentato (è il caso del sexting, pratica consistente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti) o da terze persone. Egli si limita a diffonderli anche via web, utilizzando sistemi di messaggistica, social network o e-mail. Si innesca, in tal modo, una condivisione virale in grado di creare danni gravissimi alle persone ritratte e che spiega l’estensione della punibilità della fattispecie di cui al primo comma.
Quanto all’elemento soggettivo, la disposizione richiede in questo caso la sussistenza del dolo specifico. Il soggetto attivo del reato, infatti, deve agire per realizzare il deliberato fine di recare un danno alle persone ritratte nei contenuti intimi.

4. Le ipotesi aggravate

Il legislatore ha previsto per il reato in esame due circostanze aggravanti, ritenute meritevoli di comportare un aggravamento di pena.
La prima, disciplinata dal terzo comma, riguarda i fatti commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero i fatti commessi attraverso strumenti informatici e telematici, che sono in grado di amplificare i danni alle vittime in maniera esponenziale ed incontrollata. Tali ipotesi integrano circostanze aggravanti ad effetto comune che comportano un aumento di pena fino ad un terzo.
Il quarto comma prevede un ulteriore aggravamento di pena per i fatti commessi a danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Siffatte ipotesi integrano circostanze aggravanti ad effetto speciale per le quali è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà.

5. Il regime di procedibilità

Quanto al regime di procedibilità, il quinto comma dell’art. 612 ter stabilisce che il delitto è punito a querela della persona offesa, eccezion fatta per il reato commesso in danno di una donna in stato di gravidanza o in condizioni di inferiorità fisica o psichica, ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Analogamente al reato di stalking di cui all’art. 612 bis, il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi, così come la remissione della stessa può essere soltanto processuale.

6. I dati sulla diffusione del fenomeno

La Direzione centrale della Polizia criminale ha monitorato i reati introdotti dalla legge 69/2019 e ha raccolto i risultati in un dossier dal titolo “Un anno di codice rosso”, pubblicato in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I numeri relativi al primo anno di applicazione dell’art. 612 ter sono impietosi: ben 718 casi di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, due contenuti trasmessi ogni 24 ore. Tra le regioni maggiormente colpite dal fenomeno si trova la Lombardia, in testa alla classifica con 141 casi, seguita da Sicilia (82), Campania (74) ed Emilia Romagna (67). Numeri che mostrano un fenomeno davvero allarmante e che colpisce prevalentemente il genere femminile: le persone offese sono per l’81% donne, spesso anche minorenni, vittime di un ricatto sessuale capace di distruggere per sempre le loro vite.

revengeporn

Indice

1. Art. 612 ter c.p.: introduzione e inquadramento normativo
2. Il primo comma
3. Il secondo comma
4. Le ipotesi aggravate
5. Il regime di procedibilità
6. I dati sulla diffusione del fenomeno

1. Art. 612 ter c.p.: introduzione e inquadramento normativo

La “pornovendetta” è in grado di creare alle vittime conseguenze psichiche devastanti, spesso insopportabili. É tristemente nota a tutti la storia di Tiziana Cantone, giovane donna morta suicida nel 2016 dopo che la diffusione di alcuni suoi video hot in rete l’avevano condannata all’umiliazione di un’insopportabile gogna mediatica.
Fino all’agosto dello scorso anno il nostro ordinamento non presentava una fattispecie tipica di reato che punisse le condotte ascrivibili al fenomeno in esame. L’unica possibilità per le vittime era quella di ricorrere alla disciplina dei reati di diffamazioneestorsione, stalking, violazione della privacy e trattamento illecito dei dati personali.
La legge 19 luglio 2019, n. 69, denominata “codice rosso”, ha apportato modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e ha introdotto nuove tipologie di reati, come quello di cui all’art. 612 ter c.p., rubricato “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.
Il nuovo reato è collocato all’interno del titolo XII (“dei delitti contro la persona”), nel Capo III ed, in particolare, nella sezione III, quella “dei delitti contro la libertà morale”. Tale collocazione suggerisce che il bene giuridico tutelato dalla norma sia, in primo luogo, quello della libertà di ogni individuo di autodeterminarsi. La fattispecie delittuosa, tuttavia, è da intendersi plurioffensiva in quanto la divulgazione di contenuti intimi lede diversi beni giuridici: l’onore sessuale della singola persona, il decoro, la reputazione e la privacy.

2. Il primo comma

L’art. 612 ter presenta una disciplina articolata in due differenti ipotesi delittuose. Il primo comma recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”.
Come si evince dalla lettura della norma si tratta di un reato comune, ossia un reato che può essere commesso da chiunque. Per la sua configurabilità non è richiesto il possesso di determinate qualità personali o di particolari rapporti tra il colpevole e la persona offesa.
Il soggetto attivo del reato può essere sia chi produce direttamente i contenuti intimi, sia colui che se ne appropria illecitamente contro la volontà del legittimo proprietario. Nel primo caso può trattarsi di una persona che ha partecipato attivamente alla scena sessuale o si è limitata a riprenderla, nella seconda ipotesi di un soggetto estraneo alla scena rappresentata.
La norma prevede cinque modalità alternative di realizzazione della condotta. La fattispecie punisce chiunque “invia”, “consegna”, “cede”, “pubblica” o “diffonde” immagini o video intimi. Se le prime tre modalità presuppongono un contatto diretto tra il soggetto agente e uno o più soggetti determinati, le ultime due sono evocative della realtà virtuale e possono provocare una condivisione virale destinata a coinvolgere una platea indeterminata di destinatari.
L’oggetto della condotta sono solo le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito, cioè “idoneo ad eccitare le pulsioni erotiche del fruitore, sicché in esso vanno ricomprese non solo le immagini raffiguranti amplessi ma anche corpi nudi con i genitali in mostra” (Cass. pen., Sez. III, 9 dicembre 2009, n. 8285). Per l’integrazione del reato la norma prevede che questi contenuti, realizzati per rimanere privati, siano diffusi senza il consenso delle persone rappresentate, senza cioè il loro consenso espresso e liberamente prestato.
La condotta è punita a titolo di dolo generico. Il soggetto attivo è punibile per il solo fatto di aver avuto coscienza e volontà di divulgare i contenuti sessualmente espliciti. Il legislatore non dà rilevanza alle ulteriori finalità che muovono il reo nella realizzazione della condotta criminosa, non importa se per arrecare un danno o semplicemente per vanto. Tali motivazioni, in ogni caso, potrebbero essere considerate dal giudice in sede di commisurazione della pena.

3. Il secondo comma

Il secondo comma estende la punibilità anche a “chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.
La disposizione prevede la responsabilità penale dei cd. “secondi distributori”, ossia coloro che, avendo ricevuto immagini e video intimi, decidano di diffonderli senza il consenso delle persone in essi rappresentate. Permangono le modalità di realizzazione della condotta di cui al primo comma (invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione), ma cambiano il soggetto attivo del reato e la finalità da esso perseguita.
In questo caso l’agente non partecipa attivamente alla realizzazione dei contenuti intimi, ma li riceve o acquisisce direttamente dal soggetto rappresentato (è il caso del sexting, pratica consistente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti) o da terze persone. Egli si limita a diffonderli anche via web, utilizzando sistemi di messaggistica, social network o e-mail. Si innesca, in tal modo, una condivisione virale in grado di creare danni gravissimi alle persone ritratte e che spiega l’estensione della punibilità della fattispecie di cui al primo comma.
Quanto all’elemento soggettivo, la disposizione richiede in questo caso la sussistenza del dolo specifico. Il soggetto attivo del reato, infatti, deve agire per realizzare il deliberato fine di recare un danno alle persone ritratte nei contenuti intimi.

4. Le ipotesi aggravate

Il legislatore ha previsto per il reato in esame due circostanze aggravanti, ritenute meritevoli di comportare un aggravamento di pena.
La prima, disciplinata dal terzo comma, riguarda i fatti commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero i fatti commessi attraverso strumenti informatici e telematici, che sono in grado di amplificare i danni alle vittime in maniera esponenziale ed incontrollata. Tali ipotesi integrano circostanze aggravanti ad effetto comune che comportano un aumento di pena fino ad un terzo.
Il quarto comma prevede un ulteriore aggravamento di pena per i fatti commessi a danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Siffatte ipotesi integrano circostanze aggravanti ad effetto speciale per le quali è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà.

5. Il regime di procedibilità

Quanto al regime di procedibilità, il quinto comma dell’art. 612 ter stabilisce che il delitto è punito a querela della persona offesa, eccezion fatta per il reato commesso in danno di una donna in stato di gravidanza o in condizioni di inferiorità fisica o psichica, ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Analogamente al reato di stalking di cui all’art. 612 bis, il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi, così come la remissione della stessa può essere soltanto processuale.

6. I dati sulla diffusione del fenomeno

La Direzione centrale della Polizia criminale ha monitorato i reati introdotti dalla legge 69/2019 e ha raccolto i risultati in un dossier dal titolo “Un anno di codice rosso”, pubblicato in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I numeri relativi al primo anno di applicazione dell’art. 612 ter sono impietosi: ben 718 casi di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, due contenuti trasmessi ogni 24 ore. Tra le regioni maggiormente colpite dal fenomeno si trova la Lombardia, in testa alla classifica con 141 casi, seguita da Sicilia (82), Campania (74) ed Emilia Romagna (67). Numeri che mostrano un fenomeno davvero allarmante e che colpisce prevalentemente il genere femminile: le persone offese sono per l’81% donne, spesso anche minorenni, vittime di un ricatto sessuale capace di distruggere per sempre le loro vite.