Cos’è e perché ci importa del DDL ZAN?

Molti rumors, ma quali sono i veri contenuti del disegno di legge che prende il nome dal suo relatore, il deputato Alessandro Zan, alla Camera?
Tale progetto normativo prevede aggravanti specifiche per i crimini d’odio e discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili e sta facendo nascere diverse e accese discussioni nel mondo politico, ma anche nel dibattito pubblico.

Ddl zan

Cosa si intende per omofobia?

Dal 2004, il 17 maggio di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia.
La data scelta non è casuale, perché proprio il 17 maggio del 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) eliminò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali, definendola per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano”.
Celebrata in oltre 130 Paesi, l’obiettivo di questa giornata è quello di promuovere eventi internazionali, di sensibilizzare, prevenire e contrastare i fenomeni di omofobia, bifobia e di transfobia.
Nel 2007 l’Unione Europea ha istituito ufficialmente la giornata contro l’omofobia sul proprio territorio.

Ma che cos’è esattamente l’omofobia?
Con questo termine si indica la paura e l’avversione irrazionale, basate sul pregiudizio, nei confronti dell’omosessualità, della bisessualità e della transessualità.
L’omofobia corrisponde quindi a un insieme di sentimenti, pensieri e comportamenti di avversità nei confronti dell’omosessualità che spesso si declina in atteggiamenti di esclusione, discriminazione e violenza verso le persone omosessuali.
L’Unione Europea la considera, quanto a gravità, al pari delle manifestazioni legate a fenomeni di razzismo, xenofobia, antisemitismo e sessismo.

ll DDL Zan contro l’omotransfobia

Il 4 novembre 2020 la Camera dei Deputati approvava, con 265 voti favorevoli, 193 contrari e un astenuto, un Disegno di legge, il numero 2005, il cui relatore è il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan. Da cui il DDL prende il nome.
I punti cardine del DDL Zan sono presto detti. Infatti, il principio trasversale e che ispira tutti gli articoli è quello di:

“prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Il testo fa anche delle dovute precisazioni, per evitare interpretazioni errate:

  • per «sesso», ad esempio, si intende il sesso biologico o anagrafico (ovvero quello con cui si nasce);
  • per «genere», invece, si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona, che sia «conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso»: si tratta dunque della tutela della libera espressione individuale, a prescindere dalle aspettative della società legate al sesso biologico personale.
  • con il termine «orientamento sessuale», si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi.
  • per «identità di genere», infine, si intende il genere che ciascuno sente di avere, anche se non corrisponde al sesso di origine: questo vale a prescindere dall’aver concluso o meno un percorso di transizione, ovvero di «cambiamento» del proprio sesso (della procedura di rettificazione del sesso ho parlato in un mio precedente articolo che potete leggere qui).

Un testo breve, che si compone di 10 articoli in tutto e che punta innanzitutto a modificare l’articolo 604-bis del Codice Penale, relativo a “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa“. L’articolo in parola prevede “la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
Il DDL Zan aggiungerebbe all’articolo già citato le seguenti parole: “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.”
Verrebbe modificato anche l’articolo 604-ter c.p. sulle circostanze aggravanti “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo […] ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.”
A differenza del razzismo, tuttavia, le norme sull’omofobia non troverebbero operatività rispetto al reato di propaganda, bensì solo all’istigazione a commettere discriminazione o violenza.
Non solo si aggiunge il reato di discriminazione omofoba, ma anche l’aggravante: oggi, infatti, l’aggravante dell’odio razziale può far lievitare la pena di un reato fino a una metà in più. E lo stesso potrebbe valere per aggressioni a omosessuali o transessuali.
In questo modo si arriva a estendere la cosiddetta legge Mancino, che punisce con il carcere proprio queste tipologie di reato, e si aggiungono anche i cosiddetti «lavori socialmente utili» come misura a cui il condannato si potrà sottoporre in caso di sospensione condizionale della pena.

Che fine ha fatto il DDL Zan?

Dopo il primo via libera, la legge è rimasta per lunghi mesi in stallo alla commissione Giustizia, a causa dell’ostruzionismo della Lega e del suo senatore Andrea Ostellari, presidente della stessa commissione. Da qui sono cominciati i tira e molla, con la maggioranza spaccata tra discussioni, pressing, rinvii e frenate. Il 28 aprile scorso la situazione si è sbloccata e, con 13 sì e 11 no, il DDL è stato calendarizzato a Palazzo Madama. Il relatore rimarrà lo stesso Ostellari, che ha deciso di trattenere la delega come relatore unico.
La proposta si è quindi arenata e mancano ancora certezze sulla sua approvazione.

Cosa ne pensa la società civile?

Anche parte del mondo conservatore cattolico ha espresso riserve, mentre ha incontrato il completo supporto del mondo dello spettacolo, vedendo molti volti noti, primo fra tutti il rapper Fedez, prendere posizione in maniera aperta e decisa a favore dell’approvazione del tanto osteggiato DDL.
Si tratta di tutelare tutti coloro i quali, da sempre, ed a mio avviso purtroppo ancora per molto, rimangono vittime senza tutela dinnanzi a gesti quotidiani vigliacchi e vili.

ddl Zan

Cosa si intende per omofobia?

Dal 2004, il 17 maggio di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia.
La data scelta non è casuale, perché proprio il 17 maggio del 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) eliminò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali, definendola per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano”.
Celebrata in oltre 130 Paesi, l’obiettivo di questa giornata è quello di promuovere eventi internazionali, di sensibilizzare, prevenire e contrastare i fenomeni di omofobia, bifobia e di transfobia.
Nel 2007 l’Unione Europea ha istituito ufficialmente la giornata contro l’omofobia sul proprio territorio.

Ma che cos’è esattamente l’omofobia?
Con questo termine si indica la paura e l’avversione irrazionale, basate sul pregiudizio, nei confronti dell’omosessualità, della bisessualità e della transessualità.
L’omofobia corrisponde quindi a un insieme di sentimenti, pensieri e comportamenti di avversità nei confronti dell’omosessualità che spesso si declina in atteggiamenti di esclusione, discriminazione e violenza verso le persone omosessuali.
L’Unione Europea la considera, quanto a gravità, al pari delle manifestazioni legate a fenomeni di razzismo, xenofobia, antisemitismo e sessismo.

ll DDL Zan contro l’omotransfobia

Il 4 novembre 2020 la Camera dei Deputati approvava, con 265 voti favorevoli, 193 contrari e un astenuto, un Disegno di legge, il numero 2005, il cui relatore è il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan. Da cui il DDL prende il nome.
I punti cardine del DDL Zan sono presto detti. Infatti, il principio trasversale e che ispira tutti gli articoli è quello di:

“prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Il testo fa anche delle dovute precisazioni, per evitare interpretazioni errate:

  • per «sesso», ad esempio, si intende il sesso biologico o anagrafico (ovvero quello con cui si nasce);
  • per «genere», invece, si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona, che sia «conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso»: si tratta dunque della tutela della libera espressione individuale, a prescindere dalle aspettative della società legate al sesso biologico personale.
  • con il termine «orientamento sessuale», si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi.
  • per «identità di genere», infine, si intende il genere che ciascuno sente di avere, anche se non corrisponde al sesso di origine: questo vale a prescindere dall’aver concluso o meno un percorso di transizione, ovvero di «cambiamento» del proprio sesso (della procedura di rettificazione del sesso ho parlato in un mio precedente articolo che potete leggere qui).

Un testo breve, che si compone di 10 articoli in tutto e che punta innanzitutto a modificare l’articolo 604-bis del Codice Penale, relativo a “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa“. L’articolo in parola prevede “la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
Il DDL Zan aggiungerebbe all’articolo già citato le seguenti parole: “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.”
Verrebbe modificato anche l’articolo 604-ter c.p. sulle circostanze aggravanti “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo […] ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.”
A differenza del razzismo, tuttavia, le norme sull’omofobia non troverebbero operatività rispetto al reato di propaganda, bensì solo all’istigazione a commettere discriminazione o violenza.
Non solo si aggiunge il reato di discriminazione omofoba, ma anche l’aggravante: oggi, infatti, l’aggravante dell’odio razziale può far lievitare la pena di un reato fino a una metà in più. E lo stesso potrebbe valere per aggressioni a omosessuali o transessuali.
In questo modo si arriva a estendere la cosiddetta legge Mancino, che punisce con il carcere proprio queste tipologie di reato, e si aggiungono anche i cosiddetti «lavori socialmente utili» come misura a cui il condannato si potrà sottoporre in caso di sospensione condizionale della pena.

Che fine ha fatto il DDL Zan?

Dopo il primo via libera, la legge è rimasta per lunghi mesi in stallo alla commissione Giustizia, a causa dell’ostruzionismo della Lega e del suo senatore Andrea Ostellari, presidente della stessa commissione. Da qui sono cominciati i tira e molla, con la maggioranza spaccata tra discussioni, pressing, rinvii e frenate. Il 28 aprile scorso la situazione si è sbloccata e, con 13 sì e 11 no, il DDL è stato calendarizzato a Palazzo Madama. Il relatore rimarrà lo stesso Ostellari, che ha deciso di trattenere la delega come relatore unico.
La proposta si è quindi arenata e mancano ancora certezze sulla sua approvazione.

Cosa ne pensa la società civile?

Anche parte del mondo conservatore cattolico ha espresso riserve, mentre ha incontrato il completo supporto del mondo dello spettacolo, vedendo molti volti noti, primo fra tutti il rapper Fedez, prendere posizione in maniera aperta e decisa a favore dell’approvazione del tanto osteggiato DDL.
Si tratta di tutelare tutti coloro i quali, da sempre, ed a mio avviso purtroppo ancora per molto, rimangono vittime senza tutela dinnanzi a gesti quotidiani vigliacchi e vili.