Art. 99 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Inammissibilità della richiesta di riesame

Articolo 99 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. La disposizione dell’art. 585 comma 5 del codice si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal libro IV del codice (272 ss. c.p.p.).

Articolo 99 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. La disposizione dell’art. 585 comma 5 del codice si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal libro IV del codice (272 ss. c.p.p.).

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