Art. 97 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Comunicazioni al servizio informatico

Articolo 97 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale (292 c.p.p.) sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza (reg. c.p.p. 29).
2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione prevista dal comma 1 provvede la direzione dell’istituto di custodia al quale il fermato o l’arrestato è consegnato (388 c.p.p.).
3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (389 c.p.p.) nonché di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.

Articolo 97 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale (292 c.p.p.) sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza (reg. c.p.p. 29).
2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione prevista dal comma 1 provvede la direzione dell’istituto di custodia al quale il fermato o l’arrestato è consegnato (388 c.p.p.).
3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (389 c.p.p.) nonché di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.

Istituti giuridici

Novità giuridiche