Art. 95 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza

Articolo 95 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Con l’ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell’istituto di custodia, salvo quanto previsto dall’art. 286 del codice.

Articolo 95 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Con l’ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell’istituto di custodia, salvo quanto previsto dall’art. 286 del codice.

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