1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito (263 c.p.p.).
2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l’autorità giudiziaria provvede a norma dell’art. 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni.