Art. 85 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Restituzione con imposizione di prescrizioni

Articolo 85 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito (263 c.p.p.).
2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l’autorità giudiziaria provvede a norma dell’art. 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni.

Articolo 85 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito (263 c.p.p.).
2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l’autorità giudiziaria provvede a norma dell’art. 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni.

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