Art. 83 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Vendita o distruzione delle cose deperibili

Articolo 83 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. La vendita delle cose indicate nell’art. 260 comma 3 del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.
3. L’autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.

Articolo 83 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. La vendita delle cose indicate nell’art. 260 comma 3 del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.
3. L’autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.

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