Art. 82 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate

Articolo 82 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.
2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate (reg. c.p.p. 11).
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell’art. 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria della pretura(1) o del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall’art. 83.

Articolo 82 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.
2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate (reg. c.p.p. 11).
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell’art. 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria della pretura(1) o del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall’art. 83.

Note

(1) Le parole: «della pretura o» sono state soppresse dall’art. 211 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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