Art. 81 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Redazione del verbale di sequestro

Articolo 81 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Il verbale di sequestro (253 ss. c.p.p.) contiene l’elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l’indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti (reg. c.p.p. 10).
2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.
3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall’art. 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L’inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l’ufficio, dall’adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.
4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta l’indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

Articolo 81 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Il verbale di sequestro (253 ss. c.p.p.) contiene l’elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l’indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti (reg. c.p.p. 10).
2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.
3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall’art. 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L’inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l’ufficio, dall’adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.
4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta l’indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

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