Art. 79 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Esecuzione di perquisizioni ed ispezioni personali

Articolo 79 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Le perquisizioni e le ispezioni personali (245, 249 c.p.p.) sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.

Articolo 79 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Le perquisizioni e le ispezioni personali (245, 249 c.p.p.) sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.

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