Art. 72 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Reclamo avverso le decisioni del comitato

Articolo 72 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio professionale cui l’interessato appartiene ovvero dai loro delegati.
2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.
3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Articolo 72 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio professionale cui l’interessato appartiene ovvero dai loro delegati.
2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.
3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

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