Art. 72 bis – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette

Articolo 72 bis - norme di attuazione del codice di procedura penale

(1) 1. Nei casi previsti dagli articoli 224 bis e 359 bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224 bis e 359 bis del codice.

Articolo 72 bis - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(1) 1. Nei casi previsti dagli articoli 224 bis e 359 bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224 bis e 359 bis del codice.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 29 della L. 30 giugno 2009, n. 85.

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