Art. 67 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Albo dei periti presso il tribunale

Articolo 67 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie (221 c.p.p.).
2. Nell’albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia interpretariato e traduzione (1).
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell’ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell’art. 371 comma 2 del codice.

Articolo 67 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie (221 c.p.p.).
2. Nell’albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia interpretariato e traduzione (1).
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell’ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell’art. 371 comma 2 del codice.

Note

(1) Le parole: «interpretariato e traduzione.» sono state aggiunte dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32.

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