Art. 65 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

ARTICOLO ABROGATO Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario

Articolo 65 - norme di attuazione del codice di procedura penale

[1. Il difensore che non è iscritto nell’albo del circondario dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento deve comunicare il proprio domicilio quando questo non risulta già dagli atti.
2. Nel corso delle indagini preliminari, ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento, devono eleggere domicilio nel medesimo circondario entro cinque giorni dalla nomina.
3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o l’elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2, l’autorità giudiziaria procedente dispone che la notificazione degli avvisi sia eseguita presso il presidente del consiglio dell’ordine forense.]

Articolo 65 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

[1. Il difensore che non è iscritto nell’albo del circondario dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento deve comunicare il proprio domicilio quando questo non risulta già dagli atti.
2. Nel corso delle indagini preliminari, ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento, devono eleggere domicilio nel medesimo circondario entro cinque giorni dalla nomina.
3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o l’elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2, l’autorità giudiziaria procedente dispone che la notificazione degli avvisi sia eseguita presso il presidente del consiglio dell’ordine forense.]

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