Art. 63 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero

Articolo 63 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Ai fini di quanto previsto dall’art. 169 comma 3 del codice, all’avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dalla autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato in cui l’imputato risulta essere nato.

Articolo 63 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Ai fini di quanto previsto dall’art. 169 comma 3 del codice, all’avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dalla autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato in cui l’imputato risulta essere nato.

Istituti giuridici

Novità giuridiche