1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l’ipotesi prevista dall’art. 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l’ipotesi prevista dall’art. 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l’ipotesi prevista dall’art. 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.
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