Art. 53 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari

Articolo 53 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l’ipotesi prevista dall’art. 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 53 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l’ipotesi prevista dall’art. 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.

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