Art. 52 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Citazione dell'interprete

Articolo 52 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all’interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l’interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell’ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria (143 c.p.p.).

Articolo 52 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all’interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l’interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell’ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria (143 c.p.p.).

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