Art. 44 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

Articolo 44 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall’art. 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all’autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l’uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l’ufficio presso il quale l’atto si trova attesta, in calce a esso, di aver trasmesso il testo originale.

Articolo 44 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall’art. 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all’autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l’uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l’ufficio presso il quale l’atto si trova attesta, in calce a esso, di aver trasmesso il testo originale.

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