Art. 41 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Atto ricostituito

Articolo 41 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando si procede a norma dell’art. 113 commi 1 e 2 del codice, sull’atto ricostituito sono indicati gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

Articolo 41 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Quando si procede a norma dell’art. 113 commi 1 e 2 del codice, sull’atto ricostituito sono indicati gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

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