Art. 39 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Autenticazione della sottoscrizione di atti

Articolo 39 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l’autenticazione della sottoscrizione di atti (110 c.p.p.) per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell’ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

Articolo 39 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l’autenticazione della sottoscrizione di atti (110 c.p.p.) per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell’ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

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