Art. 38 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

ARTICOLO ABROGATO Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova

Articolo 38 - norme di attuazione del codice di procedura penale

[1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall’articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.
2. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.
2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.
2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.]

Articolo 38 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

[1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall’articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.
2. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.
2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.
2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.]

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