Art. 32 bis – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

ARTICOLO ABROGATO Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile

Articolo 32 bis - norme di attuazione del codice di procedura penale

[1. Il difensore d’ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile.]

Articolo 32 bis - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

[1. Il difensore d’ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile.]

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