Art. 31 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio

Articolo 31 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l’attività del difensore di ufficio (97 c.p.p.) è in ogni caso retribuita.

Articolo 31 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l’attività del difensore di ufficio (97 c.p.p.) è in ogni caso retribuita.

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