Art. 260 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Esecuzione

Articolo 260 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Nelle materie regolate dal libro X del codice (648 ss. c.p.p.) si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.

Articolo 260 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Nelle materie regolate dal libro X del codice (648 ss. c.p.p.) si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.

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