1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli artt. 241 e 242 proseguono con l’osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli artt. 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991.
2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall’art. 454 comma 1 del codice è di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall’art. 459 comma 1 del codice è di dodici mesi.
3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli artt. 243 comma 2 e 244 comma 1.
4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, la proroga prevista dagli artt. 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dall’art. 412 comma 1 del codice, il procuratore generale presso la corte di appello ha facoltà di avocare le indagini preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall’art. 459 comma 1 del codice, può essere trasmessa entro il termine prorogato.