Art. 257 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento

Articolo 257 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall’art. 421 del codice abrogato, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell’art. 69 del codice penale.

Articolo 257 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall’art. 421 del codice abrogato, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell’art. 69 del codice penale.

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