Art. 255 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Ricorso immediato per cassazione

Articolo 255 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 569 del codice.

Articolo 255 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 569 del codice.

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