Art. 252 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Infermità di mente sopravvenuta all'imputato

Articolo 252 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando l’imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell’art. 88 del codice abrogato, o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.
2. I provvedimenti previsti dall’art. 73 commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.

Articolo 252 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Quando l’imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell’art. 88 del codice abrogato, o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.
2. I provvedimenti previsti dall’art. 73 commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.

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