Art. 238 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nel procedimento di assise

Articolo 238 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari (327, 328 c.p.p.) sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli artt. 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 51, comma 3 bis e 328 comma 1 bis del codice.
2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l’imputato davanti al giudice del dibattimento.
3. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della L. 24 novembre 1951, n. 1324.

Articolo 238 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari (327, 328 c.p.p.) sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli artt. 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 51, comma 3 bis e 328 comma 1 bis del codice.
2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l’imputato davanti al giudice del dibattimento.
3. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della L. 24 novembre 1951, n. 1324.

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