Art. 237 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

ARTICOLO ABROGATO Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale

Articolo 237 - norme di attuazione del codice di procedura penale

[1. Sono eliminate dal casellario giudiziale le iscrizioni non previste dal codice e dalle relative disposizioni di attuazione. Per le iscrizioni, concernenti i reati di competenza del tribunale per i minorenni si osserva quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.]

Articolo 237 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

[1. Sono eliminate dal casellario giudiziale le iscrizioni non previste dal codice e dalle relative disposizioni di attuazione. Per le iscrizioni, concernenti i reati di competenza del tribunale per i minorenni si osserva quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.]

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